Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

 

 

 

COMITATO PROV.  AVELLINO

 

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FAX (0825) 780011

 

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Stagione Sportiva 2003/2004

 

 

Comunicato Ufficiale n. 1 del 04 Agosto 2003

 

 

 

 

Comunicazioni del Comitato Regionale

 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

 

a)    ARTICOLAZIONE

 

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega ai Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo di questo Comitato, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

 

b)  SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2003/2004:

 

n     le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2002/2003;

n     le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2002/2003;

n     le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2003/2004).

 

c)    ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

 

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

 

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

n     non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 29 del Regolamento della L.N.D.;

n     risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero  verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;

n     non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo  di tasse ed oneri finanziari, così  come segue:

 

Tassa iscrizione                                                            517,00 (*)

Depositi in c/ spese                                                       578,00

Tassa associazione                                                       155,00

TOTALE                                                                      € 1250,00 (**)

 

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione                                                            517,00 (*)

Depositi in c/ spese                                                       578,00

TOTALE                                                                      € 1095,00

 

 

(**) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato, per la stagione sportiva 2002/2003, di uniformare per tutti i Comitati Regionali gli importi delle tasse forfettarie d’iscrizione che per gli anni sportivi precedenti il C.R. Campania, avvalendosi della facoltà allora concessa, aveva contenuto nella misura minima.

(*) Per le società nuove affiliate 2002/2003, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 52,00.

 

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. - COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE “RISERVE” L’IMPORTO DI € 1095,00 DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.

 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (ANCHE RELATIVE AD EVENTUALI “SQUADRE RISERVE”) DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE ESCLUSIVAMENTE A MANO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO,  CON INIZIO DAL GIORNO DI PUBBLICAZIONE DI QUESTO COMUNICATO UFFICIALE (LUNEDÌ 1 LUGLIO) ED ENTRO LE ORE 18.30 DI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002.

Le società della provincia di Napoli potranno consegnare l'iscrizione, agli stessi termini, presso il C.R. Campania - L.N.D.

Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico. Le squadre “riserve” eccedenti l’indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile del Comitato Provinciale. È facoltà del Comitato Provinciale di appartenenza disporre l’inserimento delle squadre “riserve” in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre “riserve” del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall’apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.

 

 

d)  LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ

Alle gare del Campionato di  Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2002/2003, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori infrasedicenni,  comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall' art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

 

e)   SQUADRE “RISERVE” - LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

 

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria), i calciatori che nella stagione in corso abbiano partecipato, nella squadra che partecipa al Campionato di Categoria superiore, ad un numero di gare superiore alla metà di quelle disputate.

 

f)     AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI  SECONDA CATEGORIA 2003/2004

 

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2004/2005 le società che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di  Terza Categoria 2003/2004.

 

g)    ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

 

Le società di Terza Categoria non hanno l’obbligo di partecipazione all’attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dal Comitato Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica,. con l'osservanza - per la partecipazione a quest'ultima attività - delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

Il C.R. Campania ha disposto congrue incentivazioni economiche a favore delle società che prenderanno parte al Campionato Juniores 2002/2003.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2002/2003, organizzato nell’ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è invero connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato Provinciale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è inoltre stabilito l’esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

 

h)    SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare organizzate dai Comitati Provinciali (ad esempio, Terza Categoria), in ciascuna squadra possono essere sostituti fino ad un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto (Comunicato  Ufficiale n. 1 della L.N.D. - stagione sportiva 2003/2004).

 

i)     PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2002/2003

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria 2002/2003 inizierà sabato 26 / domenica 27 ottobre 2002.  

 

 

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2003/2004

 

COMUNICAZIONE DEL SALDO DELL’ESTRATTO CONTO 2002/2003 DELLE SOCIETÀ

L’importo risultante quale saldo (attivo o passivo), in ordine alla stagione sportiva 2001/2002, è stato informalmente comunicato a tutte le società che ne abbiano fatto richiesta a partire dalla data odierna.

Seguirà, a brevissimo termine, la spedizione - a mezzo raccomandata postale - dell’estratto conto, predisposto dal C.R. Campania.

Seguirà, altresì, la spedizione postale del presente Comunicato Ufficiale e della documentazione per l’iscrizione ai Campionati 2003/2004.

 

 

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi più che decennale, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2003/2004.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con assicurata postale A.R., di assegno circolare non trasferibile, intestato alla società ed al suo ultimo legale rappresentante, con comunicazione in copia al recapito postale della società ed, eventualmente, ai componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo della stessa società medesima.

È doveroso sottolineare all’attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l’esonero dalle spese arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest’anno non sono stati erogati.

 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2003/2004

Si riepiloga, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà presentare (mediante deposito a mano, come più volte ribadito) all'atto dell'iscrizione al Campionato 2003/2004 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta privacy):

- attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;

- modello di censimento dei dirigenti della società, debitamente compilato, nonché timbrato e firmato in originale, con l’indicazione esatta (previa compilazione, eseguita possibilmente a macchina) dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita - giorno, mese ed anno -, nonché indirizzo). Gli indicati dati sono, invero, indispensabili ai fini della registrazione informatizzata dei censimenti delle società, che rappresenta uno dei presupposti indispensabili, al fine della predisposizione computerizzata dal Comunicato Ufficiale per la corrente stagione sportiva, a sua volta collegata a tutti i servizi informatici del Comitato, della L.N.D. e della F.I.G.C.;

- elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società (modello C), debitamente compilato, nonché timbrato e firmato in originale (questo modello dovrà essere allegato anche nelle fasi successive all'iscrizione al Campionato, in ogni circostanza di modifica della composizione del Consiglio Direttivo della società, deliberata dall'Assemblea dei soci). Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All’obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;

- elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società con l’indicazione esatta (previa compilazione eseguita possibilmente a macchina) dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita - giorno, mese ed anno -, numero telefonico), debitamente compilato in ogni sua parte, nonché timbrato e firmato in originale dal Presidente della società;

- "foglio notizie" (modello A), debitamente compilato, nonché timbrato e firmato in originale. Nel loro medesimo interesse, nonché nel rispetto delle esigenze operative del Comitato, le società sono invitate a fornire recapiti telefonici agevolmente contattabili  (si veda, al proposito, il paragrafo Variazioni campi ed orari..., pubblicato su questo Comunicato Ufficiale, con particolare riferimento al valore di comunicazione ufficiale, conferito al fonogramma trasmesso per via telefono);

- nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;

- assegno circolare, non trasferibile, dell'importo relativo all'iscrizione, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo ed intestazione come segue: "L.N.D. - COMITATO REGIONALE CAMPANIA;

- autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis - N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società.

- Art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

- Art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all’originale del verbale dell’Assemblea che l’ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (LEGISLAZIONE SULLA COSIDDETTA PRIVACY):

LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675 E DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N.135

In calce ai modelli predisposti dal C.R. Campania per l’indicazione, da parte delle società che presentano la propria iscrizione al rispettivo Campionato di competenza, dei dati relativi ai dirigenti, collaboratori, tecnici e soci, è stata prevista l’espressa dichiarazione, che sarà eventualmente sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante della società, se consenziente alla richiesta autorizzazione, che il C.R. Campania sia autorizzato a trattare tutti i dati (non esclusi quelli dei calciatori tesserati) per motivi statistici e comunque inerenti l’attività del C.R. Campania (anche ai fini promozionali e diffusionali, nonché mediante la predisposizione di apposite pubblicazioni, annuari, opuscoli, manuali et similia).

La formula dell’autorizzazione è stata dedotta dal testo delle decisioni del Garante della privacy: “In ordine alla richiesta di utilizzazione dei miei dati personali, nonché di quelli di tutti i tesserati (dirigenti, collaboratori, tecnici ed atleti) della società che rappresento, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, consento al loro trattamento, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari”.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITA' (art.22/bis - N.O.I.F.)

Si riportano di seguito le disposizioni regolamentari dell'art. 22/bis - N.O.I.F.:

1. - Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F) e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti previsti dalle seguenti  leggi :

- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge  16.3.1942, n.267).

- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento altrui  (legge 20.2.1958, n.75).

- Disposizioni contro la mafia (legge 31.5.1965, n. 575).

- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25.1.1982, n. 17).

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13.12.1989, n. 401).

- Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale (legge 19.3.1990, n. 55).

- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanza psicotrope (D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).

- Violazione di obblighi incombenti agli amministratori di S.p.A. e S.r.l. (art. 2630 c.c.).

- Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie (art. 2630 bis c.c.).

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per atto d'ufficio), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore) e 322 (istigazione alla corruzione) c.p.

- Delitti contro la fede pubblica (artt. 453 - 498 c.p.).

- Delitti contro il patrimonio (artt. 624 - 648 ter c.p.).

- Delitti associativi, di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.

- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

 

2. - Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C.

 

3. - Restano sospesi dalla carica di dirigente di società o di associazione e dall'incarico di collaboratore nella gestione delle stesse coloro che vengano condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dalle leggi indicate al comma precedente. La sospensione permane sino a successiva sentenza assolutoria.

 

4. - Restano altresì sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (legge 27.12.1956, n. 575) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.

 

5. - In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla rimessione in libertà.

 

6. - All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprenscindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione e deve avere sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente.

 

Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

 

7. - In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione della sentenza di condanna, anche non definitiva, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico ed il loro tesseramento viene revocato.

 

 

TESSERAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI ALLENATORI

Si richiama l'attenzione delle società sull'obbligo di tesserare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, almeno con la qualifica di Allenatore Dilettante di Terza Categoria.

In ordine ai Campionati sottoposto a tale obbligo, alle modalità ed alle deroghe, si rimanda al paragrafo Allenatori, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

 

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI L.N.D.

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha approvato le nuove coperture assicurative per le attività di competenza - garantite dalla Levante Norditalia Assicurazioni - le quali saranno in vigore nel periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2004.

Il premio pro capite per ciascuna stagione sportiva riferita all’innanzi indicato periodo di validità è pari ad   20,09 (Euro venti, 09), per cui incidendo lo stesso in maniera rilevante sul bilancio di ogni singola società, il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società ad esso affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all’attenzione delle società medesime di valutare l’opportunità di svincolare i calciatori eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Il Comunicato Ufficiale n. 4 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in Roma in data odierna, relativo alla Tutela assicurativa dei tesserati L.N.D. sarà pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale di giovedì 4 luglio p.v., di questo C.R.

 

 

 

 

TESSERAMENTO E SVINCOLO DEI CALCIATORI

 

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE

(valide come tabulato dei calciatori tesserati, aggiornato al 30 giugno 2003)

 

Con decorrenza dall'orario pomeridiano di mercoledì 2 luglio, saranno poste in distribuzione, presso il C.R. Campania, per le società di Napoli e provincia, le liste di svincolo, relative ai calciatori tesserati al 30 giugno 2003 (predisposte dal Centro Elaborazione Dati della F.I.G.C. e valide come ultimo tabulato 2002/2003 dei calciatori tesserati), al costo singolo di € 8,00, come dal prospetto dei valori federali, di cui a questo Comunicato Ufficiale.

 

La distribuzione presso i Comitati Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, per le società dei territori di rispettiva competenza, decorre dall'orario pomeridiano di mercoledì 2 luglio p.v.

Le liste di svincolo delle società di questo C.R. in ordine ai calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (ossia per tutti i calciatori tesserati con vincolo pluriennale nell’ambito della L.N.D.), per il primo periodo degli svincoli devono essere depositate a mano presso il C.R. Campania (in tal caso la società depositante ha il diritto - dovere di pretendere la relativa ricevuta), ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata (15 luglio 2003), pervenire - a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento - entro dieci giorni dal 15 luglio p.v.

 

Per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (nonché, in ordine alle società delle Leghe professionistiche, per i calciatori “giovani di serie”), che siano tesserati entro il 30 giugno 2003, è consentita l’inclusione nella lista di svincolo del primo periodo; per i medesimi calciatori, che siano tesserati entro il 30 novembre, è consentita l’inclusione nella lista di svincolo del secondo periodo. In ogni caso, lo svincolo è consentito una sola volta per ciascuno dei due periodi (la prima nel periodo 1/15 luglio, la seconda nel periodo suppletivo, dal 2 al 18 dicembre), ma anche (ovviamente, ciò vale esclusivamente per lo svincolo suppletivo) in ordine ai calciatori precedentemente, nel corso della stessa stagione sportiva, utilizzati, anche più volte, in gare ufficiali.

                                              

I calciatori “giovani”, tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in “lista di svincolo”, da parte della società di appartenenza, nel periodo delle liste di svincolo suppletive.

           

I due periodi degli svincoli sono stati stabiliti, come già accennato, come segue: il primo da martedì 1 luglio a martedì 15 luglio 2003; il secondo (cosiddette liste di svincolo suppletive) da martedì 2 dicembre a giovedì 18 dicembre 2003. Per entrambi i periodi  vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione (a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento), a condizione che la lista pervenga al C.R. Campania entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura, ossia entro il 25 luglio 2003 per il primo periodo ed entro il 28 dicembre 2003 per il secondo periodo.

 

In ogni caso, si sconsiglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine della sollecita registrazione degli svincoli, il deposito a mano presso questo C.R.

                                              

Sussiste una condizione imprescindibile per la validità dello svincolo: che il calciatore da svincolare sia nella disponibilità di tesseramento della rispettiva società (ossia, che non sia stato tesserato attraverso trasferimento a titolo temporaneo, cosiddetto “prestito”).

 

Per le liste di svincolo del 1° e 2° periodo NON è consentito il deposito presso i Comitati Provinciali.

                                              

Per l’applicazione dell’art. 107 delle N.O.I.F., consultare la Circolare n. 16 del 23 febbraio 1999 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 63 del 25 febbraio 1999 del C.R. Campania. Peraltro, la circolare medesima è stata, in alcuni punti, superata dalle intervenute modifiche all’art. 107 N.O.I.F., di cui alle decisioni del Consiglio Federale del 30 aprile 1999 (C.U. n. 109/A della F.I.G.C. della stessa data), pubblicate in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania, nonché al C.U. n. 69 dl 21 giugno u.s. della F.I.G.C., pag. 5, pubblicato in allegato al presente C.U.

 

Ad esempio, mentre risulta confermato il diritto, del calciatore svincolato, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società a seguito dello svincolo “in qualsiasi momento della stagione sportiva”, a seguito della modifica dell’art. 107 N.O.I.F., di cui al C.U. n. 109/A del 30 aprile 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania, ed a seguito del C.U. n. 69 innanzi citato, è stato precisato che quel “qualsiasi momento” è valido, ma a condizione che non sia ricompreso nel periodo previsto per lo svincolo suppletivo (ossia dal 2 al 18 dicembre, durante il quale periodo, il calciatore svincolato non ha il diritto di tesserarsi): egli deve attendere il giorno successivo alla chiusura del periodo di svincolo suppletivo (ossia, il suo tesseramento non sarà valido, se depositato dal 2 al 18 dicembre; sarà invece valido, se depositato dal 19 dicembre).    

Si pubblica, di seguito, a stralcio, l’art. 107 N.O.I.F. ("Svincolo per rinuncia"):

 

1. ... omissis ... L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nel periodo di svincolo suppletivo, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società. Il modulo di richiesta, denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dagli esercenti la potestà genitoriale, qualora il calciatore sia minore di età...

 

2.  ... omissis ... (I Comitati) pubblicano sui propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori da svincolare...

 

3.  Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, non possono essere modificate.

 

4.  Avverso l'inclusione, o la non inclusione, negli elenchi di cui al comma 2 ed entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione in Comunicato Ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti, nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

 

5.  Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo".

 

6.  L'inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla-osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

 

Questo C.R. provvederà all'immediata registrazione degli svincoli ed alla pubblicazione, la più tempestiva possibile, dei relativi elenchi su apposito Comunicato Ufficiale.

 

 

L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo"), precedentemente abrogato, è stato nuovamente inserito tra le opportunità di svincolo. Esso consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il deposito presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l’art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale:

1. Le società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.

 

2.  Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale (le date di deposito dell’accordo e di applicazione dello stesso saranno oggetto di successiva comunicazione attraverso il Comunicato Ufficiale).

 

3.  Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

 

Il trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell’accordo, rende inefficace l’accordo medesimo.

 

 

RICHIESTE DI TESSERAMENTO - AGGIORNAMENTO POSIZIONE - TRASFERIMENTO

Art. 39, comma 2, N.O.I.F. (nella sua formulazione modificata, di cui al C.U. n. 109 del 17 giugno 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania): "La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega od al Comitato competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento".

I relativi termini temporali sono stati resi noti dal C.U. n. 32/A del 14 maggio u.s. della F.I.G.C., ripubblicato in allegato a questo Comunicato Ufficiale.

La richiesta di tesseramento e la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento possono essere anche depositate a mano (esclusivamente presso la sede del C.R. Campania), comunque con il corredo obbligatorio del "foglio di trasmissione", con l'elenco dei tesseramenti richiesti.

Fermo restando il limite, di cui al paragrafo precedente, in ordine ai calciatori svincolati, il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” può essere chiesto in qualsiasi momento della stagione sportiva; quello dei calciatori “non professionisti” decorre da oggi, lunedì 1° luglio e termina mercoledì 30 aprile 2004.

Il tesseramento del calciatore minore di anni sedici è tassativamente subordinato alla sussistenza della condizione che la società di tesseramento abbia sede nella stessa regione in cui il calciatore effettivamente risieda con la propria famiglia. Per “famiglia” si intende lo stretto nucleo familiare, costituito esclusivamente “dal marito, dalla moglie e dai figli”. Peraltro, è fatta salva l’ipotesi di concessione di apposita deroga del Presidente Federale, disposta ai sensi della norma, di cui all’art. 40, comma 3, N.O.I.F.

Le liste di trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, relative al "primo periodo" (1° luglio / 20 settembre 2003, ore 19.00) devono essere depositate a mano ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata, pervenire - a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento - entro dieci giorni dal 20 settembre.

Le stesse modalità, compreso il termine dei dieci giorni dal 13 novembre, valgono per il "secondo periodo" (31 ottobre / 13 novembre 2003, ore 19.00).

Dal 2 settembre sarà consentito il deposito delle liste di trasferimento (non delle richieste di tesseramento / aggiornamento) anche presso i Comitati Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in conformità ad un calendario, che sarà successivamente pubblicato.

La società, che depositi a mano una o più richieste di trasferimento o di tesseramento, o di aggiornamento posizione di tesseramento, ha il diritto - dovere di ritirare immediatamente le relative ricevute, che saranno  consegnate dall'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, che provvederà anche al contestuale protocollo singolo e progressivo degli stampati depositati. Al riguardo si segnala che, nell’interesse delle società, dalla stagione sportiva 1998/’99 è stato attivato, presso il C.R. Campania, il protocollo computerizzato, sia generale della segreteria, sia specifico del tesseramento e della contabilità.

Nell'ipotesi di spedizione postale, si raccomanda alle società - nel loro esclusivo interesse - di rimettere i modelli di tesseramento (richieste di tesseramento / aggiornamento, o liste di trasferimento, o richieste di tesseramento militare, ecc.) in plico che non contenga alcun altro tipo di corrispondenza e con il corredo, come più volte ribadito, del relativo "foglio di trasmissione", con assoluta corrispondenza di quest'ultimo all'effettivo contenuto del plico.

Sia il "foglio di trasmissione", sia i modelli di tesseramento, sempre nell'interesse delle società mittenti, saranno compilati a macchina e non a mano, ad evitare erronee interpretazioni di cognomi, nomi, dati anagrafici, che possono comportare anche rilevanti conseguenze sportive, a carico delle società stesse (quali, ad esempio la mancata rilevazione, in ragione di errata registrazione dei dati, di un precedente "vincolo" del calciatore, del quale si chiede il tesseramento).

Art. 39, comma 6, N.O.I.F. (nella sua formulazione modificata, di cui al C.U. n. 109 del 17 giugno 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania): "Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso La Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione, a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i dieci giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento" (s’intenda: spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento).

A tale riguardo, va sottolineato che l’utilizzo del calciatore, anche nel caso di suo tesseramento a mezzo richiesta di tesseramento / aggiornamento, è ammesso dal giorno successivo a quello del relativo deposito, o della relativa spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Sia nel primo, sia nel secondo periodo le modalità del recapito del trasferimento sono:

a) deposito manuale, presso questo Comitato Regionale, ovvero, nei giorni e negli orari pubblicati su questo C.U., presso uno dei Comitati Provinciali del C.R. Campania;

 

b) spedizione postale all'indirizzo di questo C.R., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Le liste di trasferimento spedite per posta, che pervengano a questo Comitato Regionale in data successiva al decimo giorno che segue il termine prescritto (ossia, per il primo periodo, in data successiva al 30 settembre e per il secondo periodo, in data successiva al 23 novembre) sono NULLE.

Per esse, non ha alcun valore il timbro di partenza, eventualmente coincidente od antecedente rispetto  al 20 settembre (per il primo periodo) ed al 13 novembre (per il secondo periodo).

Se, viceversa, esse vengono recapitate dal servizio postale entro il termine indicato (30 settembre), la rispettiva data di tesseramento decorrerà da quella della spedizione postale (non da quella del recapito postale).

Sono parimenti nulle le liste di trasferimento spedite a mezzo raccomandata postale, o con qualsivoglia altra modalità, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo periodo dei trasferimenti nell’ambito della L.N.D., ossia dal 21 settembre al 30 ottobre (entrambi compresi) 2002.

In ogni caso, anche nei periodi consentiti si sconsiglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine della sollecita registrazione del trasferimento, il deposito a mano.

Si sottolineano, in particolare, le seguenti prescrizioni e limitazioni normative:

                           

- "Le società non partecipanti" ai Campionati professionistici "non possono tesserare come calciatori, cittadini di paesi non aderenti all'U.E. ed all'E.E.E." (nuovo testo comma 7, ultimo c.p.v., art. 40 N.O.I.F. - , pubblicato sul C.U. n. 306 del 3 luglio 1997 della L.N.D., allegato al C.U. n. 1 del 9 luglio 1997 del C.R. Campania);

- art. 100 N.O.I.F. - comma 2: “Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie (per questi ultimi si intendono i calciatori giovani, dal quattordicesimo anno di età, tesserati a favore di società di una delle due Leghe Professionistiche) può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia, un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società”;

- art. 100 N.O.I.F. - comma 4: "Qualora il calciatore non abbia compiuto il DICIOTTESIMO anno di età, la richiesta (di trasferimento) deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale". La prescrizione vige, come già sottolineato, anche per le richieste di tesseramento e quelle di aggiornamento posizione di tesseramento;

- art. 101 N.O.I.F. - commi 1 e 2: " ... il calciatore “non professionista”, “giovane dilettante”, o “giovane di serie”  non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive ... non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa società"; art. 38  - Regolamento della L.N.D. - comma 3: "Le società delle Divisioni Calcio a Cinque, Calcio Femminile, Interregionale e Regionali non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di cinque calciatori nella medesima stagione sportiva" (cfr. pag. 3, penultimo c.p.v. della Circolare della L.N.D del 10 luglio 1996); art. 35 - Regolamento della L.N.D. - comma 2: "Le società della L.N.D. non possono utilizzare più di quattro calciatori con tesseramento militare  in ciascuna gara ufficiale".

L'infrazione ad una qualsiasi delle richiamate prescrizioni comporta la posizione irregolare del calciatore e le conseguenze di cui all'art. 7 C.G.S. (perdita della gara).

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha stabilito che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nel primo e nel secondo periodo, anche a società partecipanti allo stesso Campionato e / o appartenenti allo stesso girone.

Nel rispetto dell'art. 100 N.O.I.F., comma 1) i calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno d'età nell'anno solare 2001 e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. Quelli di età superiore, "non professionisti", possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.

Si richiama, in particolare, l'attenzione delle società sulla seguente specificità normativa, relativa ai trasferimenti a titolo temporaneo (cosiddetti "prestiti").

L'art. 101 N.O.I.F., comma 5 (nella nuova formulazione, pubblicata sul C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D., allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996 del C.R. Campania), dispone: "Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori 'non professionisti' (ossia, ultradiciottenni tesserati a favore di società della L.N.D.; calciatori di sesso femminile; calciatori che giuocano nel Calcio a Cinque), o di calciatori 'giovani dilettanti' (ossia, calciatori della L.N.D. ultraquattordicenni, fino al compimento anagrafico del diciottesimo anno di età), può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive".

 

L'art. 103 bis N.O.I.F., comma 2 (nella nuova formulazione, pubblicata sul richiamato C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D., allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996 del C.R. Campania), dispone che "la risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è... consentita per i calciatori 'non professionisti' e 'giovani dilettanti'. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive. Gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati“, entro il predetto termine ultimo, “presso le Leghe, le Divisioni ed i Comitati Regionali e Provinciali competenti, o spediti a mezzo plico raccomandato, così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle N.O.I.F. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere, altresì, oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive, soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni ed i trasferimenti medesimi".

Di conseguenza, nel secondo periodo dei trasferimenti, tra i calciatori 'non professionisti', o 'giovani dilettanti', che siano stati sottoposti a trasferimento a titolo temporaneo nel primo periodo (entro il 20 settembre p.v.), possono essere trasferiti ad altra società - sia a titolo temporaneo (cosiddetto "prestito"), sia a titolo definitivo - esclusivamente quelli, di cui agli accordi di risoluzione consensuale, depositati, o spediti, nel rispetto delle modalità e del termine temporale innanzi indicati.

Per tutti gli altri calciatori, trasferiti a titolo temporaneo nel primo periodo, sono consentiti - per il secondo periodo dei trasferimenti - esclusivamente:

a) il deposito dell'eventuale risoluzione consensuale del relativo trasferimento a titolo temporaneo (ovvero "in prestito"): ossia, in termini espliciti, il "ritorno" del calciatore (attraverso il deposito della risoluzione consensuale del precedente trasferimento "in prestito") alla società che, nel primo periodo, lo aveva trasferito a titolo temporaneo;

b) il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo, così come regolamentato dall'art 101 N.O.I.F., comma 5, in precedenza richiamato.

Ovviamente, i calciatori possono essere trasferiti nel secondo periodo anche se nel corso del primo periodo dei trasferimenti siano stati oggetto di un primo trasferimento a titolo definitivo.

La risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo  di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, prevista dall’art. 103 bis, comma 2, N.O.I.F., consente (nel periodo dal 31 ottobre al 13 novembre 2002) il successivo trasferimento del calciatore oggetto della risoluzione medesima, a condizione però che la risoluzione sia stata depositata (o spedita a mezzo raccomandata postale A.R.) entro il 30 ottobre 2002.

La validità e l’efficacia della risoluzione consensuale spedita a mezzo raccomandata postale A.R. (e, conseguenzialmente, la validità e l’efficacia del successivo trasferimento), nel rispetto dell’art. 39, comma 5, N.O.I.F., sono tuttavia - a loro volta - condizionate e subordinate alla circostanza che la raccomandata di spedizione della risoluzione consensuale sia recapitata al C.R. Campania entro il 23 novembre (ossia entro il decimo giorno successivo alla data di chiusura dei trasferimenti del secondo periodo).

 

Le società interessate a risoluzioni consensuali sono dunque invitate ad accertarsi, presso l’Ufficio Tesseramento di questo C.R., in relazione al recapito di ogni singola risoluzione consensuale, entro il richiamato termine temporale del 23 novembre.

Ovviamente, la validità e l’efficacia della risoluzione consensuale “fine a se stessa” (ovvero, che non sia stata seguita da successivo trasferimento nel secondo periodo, ma sia stata finalizzata esclusivamente al “ritorno” del calciatore alla società che, nel primo periodo dei trasferimenti, lo aveva concesso “in prestito” ad altra società) e spedita a mezzo raccomandata postale A.R., sono anch’esse condizionate e subordinate alla circostanza che la relativa raccomandata sia recapitata al C.R. Campania entro il 23 novembre.

Infine, si rinvia alla circolare FIFA n. 647 del 29 maggio 1998, in ordine all’art. 25.2 del Regolamento relativo allo Status e Trasferimenti dei calciatori, in vigore dal 1° giugno 1998 (nonché valida, con effetto retroattivo, anche per i calciatori in quel periodo “già in attesa della riqualifica di dilettante”), di cui alla nota del 17 giugno 1998 della F.I.G.C., pubblicata in allegato al C.U. n. 71 del 25 marzo 1999, del C.R. Campania: “Un calciatore tesserato come professionista presso una Federazione nazionale può essere tesserato come dilettante soltanto dopo che è trascorso un termine di un mese”.  

 

TESSERAMENTO MILITARE

 

Si rimanda all'art. 41 N.O.I.F., che recita:

1) Il calciatore, chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva fuori della Provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato, ha diritto di ottenere, entro il 31 dicembre, il tesseramento militare a favore di altra società, purché essa abbia sede nella Provincia in cui egli presta servizio militare o in Provincia limitrofa sempreché, in quest'ultimo caso, questa non sia limitrofa alla Provincia sede della società di appartenenza. Tale diritto viene riconosciuto in presenza delle seguenti ulteriori condizioni :

 

a) la società per la quale è richiesto il tesseramento militare non disputi il campionato nello stesso girone di quella titolare del tesseramento ordinario;

 

b) la richiesta di tesseramento militare, trattandosi di calciatore professionista, si accompagnata dal nulla - osta della società titolare del tesseramento ordinario e dell'accordo scritto tra questa ed il calciatore sulla variazione dei rapporti contrattuali per il periodo del tesseramento militare.

 

2) Non è ammesso il tesseramento militare di calciatore per calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Professionisti in favore di società della Lega stessa.

 

3) La richiesta di tesseramento militare va redatta su appositi moduli forniti dalle Leghe o dai Comitati e va inviata alla Segreteria Federale accompagnata da :

- modulo di tesseramento militare compilato in ogni sua parte;

- dichiarazione del comando militare presso il quale il calciatore presta servizio;

- per il calciatore "professionista", inoltre, nulla - osta (da inserirsi nel modulo di richiesta del                       tesseramento militare) ed accordo, di cui alla lettera b) del comma 1).

 

4)   Il tesseramento militare ha carattere provvisorio e coesiste col tesseramento ordinario in atto. Il calciatore così tesserato, fino alla scadenza del tesseramento stesso, non può prendere parte a gare con la società con cui è in essere il tesseramento ordinario.

Il tesseramento militare scade automaticamente al termine del mese successivo alla data del congedo.

                               

Art. 35 del Regolamento della L.N.D., comma 2: "Le società della L.N.D. non possono utilizzare più di quattro calciatori con tesseramento militare  in ciascuna gara ufficiale".

 

 

 

 

 

 

 

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI - SCADENZA 31 DICEMBRE 2003

Si rimanda al nuovo testo integrale dell’art. 40, comma 11, punti 1) lettere a), b), c) e d), punto 2) e punto 3) a) delle N.O.I.F., di cui al C.U. n. 22 del 15 febbraio 2001 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 66 del 22 marzo 2001 di questo C.R.

Per l’applicazione si rimanda alla Circolare n. 5, in data odierna, della L.N.D. pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

In via specifica, “le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato... la qualifica di non professionista, risultante dal transfert internazionale... lo svolgimento di attività lavorativa, mediante attestazione del datore di lavoro ed esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti... in alternativa... lo svolgimento dell’attività di studio, mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili..., la residenza o il permesso di soggiorno, per un periodo non inferiore ad un anno, nel Comune, sede della società, o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa... Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. Il calciatore così tesserato non può essere trasferito ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva...”.

Il punto 3) a) dell’art. 40 delle N.O.I.F. stabilisce che i calciatori non professionisti, di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il transfert internazionale, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano tesserati immediatamente prima del trasferimento all’estero”.

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. Non sono assoggettati alla disciplina in argomento i calciatori cittadini italiani, provenienti o provenuti da Federazione estera, che abbiano ininterrottamente conservato la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano stati convocati per squadre nazionali o rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana. Ai fini del tesseramento, tali calciatori devono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere mai stati convocati per squadre nazionali o rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana.

 

 

 

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI REGOLAREMENTE RESIDENTI IN ITALIA E CHE NON SIANO MAI STATI TESSERATI CON SOCIETÀ DI FEDERAZIONE ESTERA

Si rimanda alla Circolare n. 6 del 26 luglio 2001 della L.N.D., pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 12 del 30 agosto 2001, nonché alla Circolare n. 5, in data odierna, della L.N.D. pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Il tesseramento di tali calciatori potrà avvenire entro il 30 aprile 2003. Il Presidente della società che tessera il calciatore dovrà controfirmare la dichiarazione del calciatore stesso che attesta di non essere mai stato tesserato con società di Federazione Estera.

 

 

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI DI CITTADINANZA ITALIANA,

RESIDENTI IN ITALIA, PROVENIENTI DA FEDERAZIONE ESTERA

Per l’applicazione si rimanda alla Circolare n. 5, in data odierna, della L.N.D. pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Con nota del 7 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 70 del 18 marzo 1999 del C.R. Campania, a firma del Segretario Generale della F.I.G.C., dott. Guglielmo Petrosino, a quella data nella qualità di Segretario ad interim della L.N.D., è stato precisato che, per i soli Campionati Dilettanti, i calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, provenienti da Federazione estera, che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana. Essi sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi, è richiesta la sola qualifica di non professionista, risultante da transfert internazionale. Il tesseramento dei calciatori in argomento decorre (cfr. ultimo testo del comma 11 dell’art. 40 N.O.I.F.) dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.; deve essere sempre allegato, al modulo di tesseramento, il certificato di residenza e di cittadinanza italiana del calciatore con i requisiti in argomento; il termine di tesseramento di tali atleti è quello previsto per i calciatori italiani; anche al di fuori dei casi in questione, nell’ipotesi in cui le generalità del soggetto, del quale si richiede il tesseramento come calciatore italiano, siano “riconducibili a nomi stranieri”, è opportuno allegare, da parte delle società (o richiedere, da parte dell’Ufficio Tesseramento dei Comitati Regionali e delle Divisioni) il certificato di cittadinanza. Ai fini del tesseramento, come precisato alle pagg. 4 e 5 del C.U. n. 132/A del 7 giugno 2001 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 2 luglio 2001, i calciatori in parola devono “comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere mai stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana”.

 

SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE

E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

 

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D., comma 2, in caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi dei competenti Comitati o Divisioni. 

 

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

L'assegnazione delle società di Terza Categoria, di Terza Categoria - Under 21 e di Terza Categoria - Under 18 ai Comitati Provinciali è di competenza dei rispettivi Comitati Regionali.

L'assegnazione di società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la società dovrebbe appartenere per sede geografica è, invece, di stretta competenza della Lega Nazionale Dilettanti, alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

 

GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi, relativi alle gare che vengono organizzate in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 57  N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal  Comitato Regionale Campania.

 

SGOMBERO DELLA NEVE

Le società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di giuoco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, le Divisioni ed i Comitati sono autorizzati a disporre lo sgombero  della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara.

 

ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Il Consiglio Direttivo della Lega ha deliberato di fare obbligo alle società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva.

 

Il Consiglio Direttivo della Lega ha stabilito, altresì, che nelle gare di tutti i Campionati - ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro - quelli di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della società di appartenenza.

 

 

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

 

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di giuoco, ha disposto la seguente priorità :

 

a)    Campionato Nazionale Dilettanti;

b)    Campionato Nazionale Serie A di Calcio Femminile;

c)    Campionato Nazionale Serie A/2 di Calcio Femminile;

d)    Campionato Nazionale Serie B di Calcio Femminile;

e)    Campionato di Eccellenza;

f)     Campionato di Promozione;

g)    Campionato di Prima Categoria;

h)    Campionato di Seconda Categoria;

i)     Campionato Nazionale Juniores;    

l)     Campionato Nazionale Allievi;

m)  Campionato Regionale Juniores - Attività Mista;

n)    Campionato Regionale di Calcio Femminile;

o)    Torneo Primavera Under 20 Femminile;

p)    Campionato Regionale Allievi;

q)   Campionato Regionale Giovanissimi;

r)     Campionato di Terza Categoria;

s)    Campionato di Terza Categoria - Under 21;

t)     Campionato di Terza Categoria - Under 18;

u)    Campionato Provinciale Juniores - Attività Mista;

v)     Campionato Provinciale di Calcio Femminile;

z)    Campionato Provinciale Settore Giovanile e Scolastico;

w)    Attività Amatori.

 

 

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI

NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe  dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art.  26 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania - fermo restando, ovviamente, l’obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale - ha disposto quanto segue:

- con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt’altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino dei Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all’iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);

- che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il dirigente di società contattato telefonicamente - ad evitare possibili disguidi, o malintesi - sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare - nella documentazione per l’iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima - recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

 

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

 

 

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2003/2004, che il recupero delle gare sia effettuato il decimo giorno successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:

a)   casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;

b)   casi di forza maggiore;

c)   esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

 

Nell’ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo “Concomitanze gare sullo stesso campo”, pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell’ordine di seguito indicato:

 

1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);

2) Campionati agonistici, nell’ordine del richiamato paragrafo.

 

Le gare di recupero del / o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d’ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

 

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell’ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare medesima, ma non quella eventuale della C.A.F., per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

 

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, Variazioni campi ed orari, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

 

ORARIO DELLE GARE

L'orario federale di inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale e sarà identico a quello fissato per le gare dei Campionati Nazionali Professionisti di Serie A, B, C1 e C2.

Il C.R. Campania autorizzerà orari diversi da quello federale di domenica, nel rispetto delle indicazioni, di cui ai modelli di utilizzo dei campi sportivi, dandone notizia sul Comunicato Ufficiale prima dell’inizio dei Campionati.

La disputa di gare con orario di inizio in notturna, limitatamente alle gare di Coppa Italia Dilettanti ed a quelle dei Campionati Juniores (Regionale e / o Provinciale) e di Attività Mista, è riservata alla facoltà delle società ospitanti.

 

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO - GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti  preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).

 

ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62,  commi 4 e 5 -  N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara".

La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest’ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il dirigente accompagnatore ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo Elenco post-gara.., pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

 

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

Art. 10, comma 3, C.G.S. ("Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"):

 

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

 

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO - ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale (ad esempio, quelle della fase finale, dunque nazionale, della Coppa Italia Dilettanti; quelle del Campionato Regionale Juniores e / o di Attività Mista – fase nazionale -, quelle degli spareggi - promozione tra le seconde classificate dei due gironi del Campionato di Eccellenza) sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;

d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che sostituisce, a seguito della modifica all’art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell’1 aprile 1999, del C.R. Campania);

e) i calciatori di riserva;

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.

 

Per le gare organizzate dalla L.N.D. in ambito regionale e del Settore Giovanile e Scolastico  sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

       a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

       b) un medico sociale;

       c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici nei Campionati dove prevista l’obbligatorietà, ovvero, in mancanza, un dirigente;

       d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;

       e) i calciatori di riserva.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;

- nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;

- all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore.

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:

 

1)       non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3a categoria);

2)       mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);

3)       cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con  l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

4)       mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

 

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F. al posto dell’allenatore deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente”.

Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera impersonale F.I.G.C.”.

Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

 

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari  a lui conferiti. Le società sono invitate a far vidimare presso questo C.R., prima dell'inizio del Campionato, la tessera impersonale, relativa ai dirigenti accompagnatori. La responsabilità di indicazioni, nella tessera impersonale, di uno o più persone non censite quali dirigenti della società intestataria, ovvero non legittimate ad esservi inserite (ad esempio, tecnici o massaggiatori), è esclusivamente della società richiedente, anche a prescindere dall'eventuale vidimazione da parte di questo C.R.

 

CAMBIO DELLE MAGLIE

Nell'ipotesi di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

 

 

MIGLIORE FORMAZIONE

 

Le società della L.N.D. sono tenute a schierare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia Dilettanti la loro migliore formazione. L'inosservanza di detta disposizione comporta per le società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.13, comma 1, b), del Codice di Giustizia Sportiva.

 

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI - AMMONITI - ESPULSI

 

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara  un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati - a cura dell'arbitro stesso - i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il diritto - dovere di chiedere copia del modello all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell’arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società di Eccellenza e Promozione presteranno particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico al calciatore giovane, la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell’interesse di ogni singola società, l’esigenza che le distinte di gara - conformi all’innovazione normativa della cosiddetta “panchina allungata”, di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale - siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell’indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d’ufficio.

 

 

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

n     dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo presso il C.R. Campania;

n     dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed, eventualmente, degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;

n     della pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania di apposito Comunicato Ufficiale;

n     della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

       Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

n     per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

14/12/1972 - RIVA Luigi - aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

nato il 14/12/1972;

25/06/1969 - RIVA Luigi - aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

nato il 25/06/1969;

 

n    le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute  al C.R. Campania - anche a mezzo telefax - entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;

n    per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento,  sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento  o nelle successive segnalazioni ufficiali), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all’art. 51 - N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di TRE PUNTI per la gara vinta, di UN PUNTO per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

Per le ipotesi di società classificatesi a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell’art. 51 N.O.I.F.

Per ulteriori chiarimenti, cfr. il paragrafo Art. 51 N.O.I.F. - Formazione delle classifiche, pubblicato sul C.U. n. 85 del 6 maggio 1999, alla pag. 2240.

 

          SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI

Per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore, o per stabilire una posizione di classifica ai fini di un titolo sportivo, si applica la norma, di cui all'art. 51 N.O.I.F.

Gli spareggi per la promozione e / o per la non retrocessione saranno disputati entro la seconda domenica successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento.

Da tale disposizione, ovviamente, sono esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale Dilettanti 2003/2004, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad essi.

E' fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In ordine all’eventualità di spareggi per le cosiddette retrocessioni aggiuntive (determinabili da retrocessioni di società campane del Campionato Nazionale Dilettanti, in numero eccedente rispetto a quello delle promozioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Dilettanti), premesso che sull’argomento sarà pubblicata apposita e tempestiva nota esplicativa sul Comunicato Ufficiale, a titolo esemplificativo cfr. il C.U. n. 93 del 7 maggio 1998 del C.R. Campania, alla pag. 2412, nonché il C.U. n. 78 del 19 marzo 1998, con particolare riferimento alle pagine da 1989 a 1996.

      

ART. 55 - N.O.I.F.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Invariato

2- La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ULTIMA istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste agli artt. 24, comma 2, lett. b); 29 e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

 

N.B. Il ricorso alla C.A.F. in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore non è ammesso.

 

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del C.R. Campania, ha ratificato l'obbligo dell'uso delle tessere plastificate per tutti i calciatori tesserati, anche al fine del riconoscimento dei calciatori partecipanti alle gare organizzate nell'ambito della stessa Lega. Per la relativa attuazione, si attendono - come precisato nel precedente paragrafo - le determinazioni della L.N.D. 

Si riportano - di seguito - le norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale per l'identificazione dei calciatori:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;

- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti;

- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da altra autorità dello stato all'uopo         legittimata, o da un Notaio;

- mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalle Divisioni o dai Comitati.

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il modello, per la richiesta della tessera plastificata.

 

 

 

 

 

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

 

Nel corso delle gare organizzate dai Comitati Provinciali, nonché in quelle riservate ai calciatori di sesso femminile in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra, possono essere sostituti fino ad un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

 

“PANCHINA ALLUNGATA” (CON SETTE CALCIATORI)

Come già per le stagioni sportive precedenti, anche per la stagione sportiva 2002/2003 nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie A e B di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 18, Campionato Juniores - Nazionale, Regionale e Provinciale -, Campionato di Attività Mista - Regionale e Provinciale -, Campionato - Regionale e Provinciale - di Calcio Femminile), le società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta “panchina allungata”).

Si enunciano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono essere indicati fino ad un massimo di sette calciatori di riserva;

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata (a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco) a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;

- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;

- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti all disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati - a cura dell'arbitro stesso - i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna, all'arbitro stesso, della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il diritto-dovere di chiedere copia del modello all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto (cfr., a tale riguardo, il paragrafo Elenco post-gara..., pubblicato su questo Comunicato Ufficiale).

 

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

 

In ragione dell’errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R., si trascrivono, di seguito, le “Decisioni F.I.G.C.” in ordine ai commi di riferimento alla Regola 4 delle N.O.I.F. - Tenuta di giuoco dei calciatori:

 

1) I calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

 

Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa.

 

4) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (consultare l’apposito paragrafo pubblicato alla pag. 64 del C.U. n. 1 del 2 luglio 2001 di questo C.R.). 

 

5) L’eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l’inibizione a partecipare alla gara. L’arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara  per i provvedimenti dell’Organo competente.

 

Si richiama l’attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall’infrazione a questa norma.

 

Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l’utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall’arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).

 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda, per quanto di essa ancora in vigore, alla Circolare n. 4 del 3 settembre 1993 della L.N.D., più volte pubblicata in allegato ai Comunicati Ufficiali del C.R. Campania (e ripubblicata in allegato presente Comunicato Ufficiale), nonché alla Circolare del 10 luglio 1996 della L.N.D., anch’essa più volte pubblicata in allegato ai Comunicati Ufficiali del C.R. Campania (ad esempio C.U. n. 1 del 3 luglio 1998).

Di seguito, si sintetizza il testo della richiamata Circolare n. 4 del 3 settembre 1993 della L.N.D.:

a) calciatore che rimanga tesserato, per la stagione sportiva 2002/2003, a favore della stessa società di tesseramento della stagione sportiva 2001/2002:

- deve scontare una giornata di squalifica inflitta in relazione a gara di Campionato, a gara di Torneo ufficiale (ad esempio, il Torneo tra le vincenti i vari gironi del Campionato Provinciale di Terza Categoria), ovvero a gara amichevole: sconterà la giornata di squalifica nella prima giornata di gara del Campionato 2002/2003; potrà essere utilizzato nelle gare della Coppa Italia Dilettanti, se la sua società vi partecipi;

- deve scontare una giornata di squalifica inflitta in relazione a gara di Coppa Italia Dilettanti: potrà partecipare alle gare ufficiali di Campionato, o di Torneo ufficiale (un Torneo organizzato dal Comitato Regionale Campania e pubblicato sul suo Comunicato Ufficiale: ad esempio, se fosse organizzato nella nostra regione, la Coppa Campania pre-campionato tra società di Prima e Seconda Categoria), ai quali partecipi la sua squadra di appartenenza, ma non potrà partecipare alla prima gara di Coppa Italia Dilettanti, qualora la sua società di appartenenza vi partecipi. Se la sua società non partecipi alla Coppa Italia, il calciatore sconterà la squalifica nella prima gara di Coppa Italia alla quale partecipi in futuro, nei termini di prescrizione di cui all’art. 13 C.G.S.;

- deve scontare una giornata di squalifica inflitta in relazione a gara del Campionato Juniores: sconterà la squalifica nel Campionato Juniores del 2002/2003, solo se rientri nei limiti di età per la categoria Juniores fissati per la stagione sportiva medesima (in tali limiti non possono rientrare i calciatori “fuori quota”), altrimenti dovrà scontarla nella prima giornata di Campionato della prima squadra della società di appartenenza;

b) calciatore che, nel 2002/2003, abbia mutato la società di appartenenza, rispetto alla stagione sportiva 2001/2002:

- deve scontare una giornata di squalifica, comunque inflitta: la sconterà, in ogni caso, nella prima gara ufficiale di Campionato che la prima squadra della nuova società di appartenenza disputerà, con la sola esclusione nell’ipotesi che la sanzione si riferisca ad una gara di Coppa Italia Dilettanti (in tale ipotesi, egli sconterà la squalifica in Coppa Italia, con le modalità e nei limiti di cui al secondo capoverso della precedente lettera a).

In ordine alla Coppa Italia Dilettanti, si rimanda anche al paragrafo Esecuzione delle sanzioni, pubblicato, tra gli altri, sul C.U. n. 17 del 18 settembre 1997, alla pag. 249, che si riferisce alla modifica del testo del comma 6 dell’art. 12 C.G.S., pubblicata sul C.U. n. 18 del 25 agosto 1997 della L.N.D. ed allegato al C.U. n. 13 del 4 settembre 1997 del C.R. Campania. Dunque, nel caso in cui, “nella successiva stagione sportiva, non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia, in relazione alla quale sono state inflitte”, la norma stabilisce che, a tale riguardo, la distinzione tra le varie Coppe Italia (di Serie A e B, di Serie C1 e C2, Dilettanti) non sussiste; inoltre, essa sancisce che, “... nel caso in cui il calciatore od il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica od inibizione... viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza”. Al riguardo, si tenga conto anche del testo modificato del comma 9 dell’art. 9 C.G.S., pubblicato sul medesimo C.U. n. 18 del 25 agosto 1997 della L.N.D., che prescrive, tra l’altro, che le squalifiche per una o più giornate di gara, “inflitte dagli Organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia ed a gare delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”.

In ordine alle ammonizioni, cfr. la Circolare del 10 luglio 1996 della L.N.D., più volte richiamata, nonché il C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D. (casi di annullamento delle precedenti ammonizioni) ed il C.U. n. 21 del 2 settembre 1996 della L.N.D., entrambi pubblicati in allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996, nonché ancora il C.U. n. 18 del 25 agosto 1997 della L.N.D., pubblicato in allegato al C.U. n. 13 del 4 settembre 1997 del C.R. Campania.   

L’innovazione normativa più rilevante, in argomento, è quella relativa al comma 8 dell’art. 9 C.G.S.: “Le... ammonizioni si annullano altresì nel corso della stessa annata sportiva, quando i calciatori vengano trasferiti ad altre società, appartenenti a Lega diversa”. L’innovazione non ha riguardato quanto già sottolineato nella circolare del 10 luglio 1996 della L.N.D., al paragrafo Art. 9 del C.G.S. - Sanzioni a carico di Dirigenti, Soci e tesserati.  In buona sostanza, resta confermato che, “limitatamente ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le... ammonizioni si annullano, anche nel corso della stessa annata sportiva, quando i calciatori interessati vengano trasferiti ad altra società militante nello stesso, o in diverso Campionato”.

 

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. Le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente, a partire dall'inizio dell'anno sportivo fino al termine dell'attività sportiva.

 

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

                                              

Nei propri Comunicati Ufficiali le Divisioni ed i Comitati Regionali  dovranno riportare integralmente:

- tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;

- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si  estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

I Comitati Provinciali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendo, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

 

 

VALORI DI ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE

 

Il Consiglio Federale, ha a suo tempo confermato i seguenti valori medi di illuminazione orizzontale:

 

- per stadi di capacità inferiore a 3.000 spettatori minimo                                                                 100 lux

- per stadi da 3.000 a 5.000 spettatori minimo                                                                                150 lux

- per stadi fino a 10.000 spettatori minimo                                                                                      250 lux

- per stadi fino a 20.000 spettatori minimo                                                                                      300 lux

- per stadi di capacità superiori a 20.000 spettatori minimo                                                              500 lux

 

I valori suddetti non riguardano le gare di competizioni internazionali, sia di società, sia di Rappresentative Nazionali, per le quali valgono invece valori più elevati, che sono stabiliti dagli Organi Internazionali competenti.

 

ASPETTI ECONOMICI, ONERI

E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2002/2003

 

 

ESONERO DALLE SPESE ARBITRALI

 

Come per le stagione sportiva scorsa, è previsto - ma non garantito, - che siano a carico della F.I.G.C. (e non più delle società interessate, non escluse le “squadre riserve”) le spese arbitrali relative ai Campionati di seguito indicati:

 

       Campionato di Eccellenza;

       Campionato di Promozione (*);

       Campionato di Prima Categoria;

       Campionato di Seconda Categoria;

       Campionato di Terza Categoria;

       Campionato di Terza Categoria - Under 21;

       Campionato di Terza Categoria - Under 18;

       Campionato Giovanile Regionale;

       Campionato Giovanile Provinciale;

       Attività Mista Regionale;

       Attività Mista Provinciale;

       Campionato Regionale Femminile;

       Campionato Calcio a Cinque Regionale;

       Campionato Calcio a Cinque Provinciale;

       Campionato Calcio a Cinque Femminile;

       Campionato Calcio a Cinque Juniores;

       Campionato Regionale Femminile;

       Campionato Provinciale Femminile;

       Attività Amatori (*) .

 

 

DISTRIBUZIONE VALORI FEDERALI

Con decorrenza dall'orario di martedì 2 luglio sono stati posti in distribuzione, presso il C.R. Campania, gli stampati a valore (liste di svincolo, richieste di tesseramento e/o aggiornamento calciatori, richieste di trasferimento, richieste di tesseramento tecnici, richieste di tesseramento calciatori militari, tessere di riconoscimento dei calciatori, tessere per accompagnatori ufficiali, blocchi distinte gare, tessere S.A.R. ed Amatori), relativi alla stagione sportiva 2002/2003.

 

La distribuzione presso i Comitati Provinciali decorre dall'orario pomeridiano di giovedì 4 luglio p.v.

 

Il loro costo singolo è il seguente:

 

Tesseramento militare

(comprensivo della tassa di tesseramento)                                                                       5,00

 

Richiesta di tesseramento / aggiornamento posizione di tesseramento

Richiesta di trasferimento                                                                                                1,00

 

Richiesta di tesseramento tecnici

(allenatori, medici sociali, Operatori sanitari ausiliari)                                                         2,50

 

Lista di svincolo collettivo                                                                                                8,00

 

Blocco distinte gare                                                                                                        6,50

(alla Lega Nazionale Dilettanti)

 

Tessera riconoscimento calciatore                                                                                   2,60

(50 % alla Lega Nazionale Dilettanti)

 

Tessera impersonale (per accompagnatori ufficiali - 50 % alla L.N.D.)                                 3,50

 

Tessera addetto all'arbitro                                                                                           

(solo per le società ospitanti nelle gare dei Campionati Nazionali)                                       3,50

 

Tessera per calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale

(comprensiva del costo del cartellino, della tassa di

tesseramento e del premio assicurativo)                                                                           5,00

 

La società, che acquisti valori federali presso il C.R. Campania, o presso i Comitati Provinciali, ha il diritto-dovere di pretendere la relativa ricevuta, con la specifica, in dettaglio, dei valori acquistati.

 

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

 

 

Per la stagione sportiva 2002/2003 sarà consentito a tutte le società partecipanti all’attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti, apporre un marchio e/o scritta dell'Azienda Sponsor.

 

In applicazione dell'art. 72, comma 4, N.O.I.F., dell'art. 48 del Regolamento della  L.N.D. e delle delibere F.I.G.C., adottate in data 13 maggio 1986, 14 dicembre 1991 e 10 giugno 1993 è consentito alle società calcistiche di apporre:

 

a) nella parte anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda Sponsor, di dimensioni non superiori a 200 cmq.;

 

b) nella parte anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a 20 cmq.;

 

c) sui pantaloncini da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a 20 cmq.;

 

d) all'interno del numero sul retro della maglia, il marchio dell'azienda fornitrice l'abbigliamento di gioco, di dimensioni non superiori a 9 cmq.;

 

Le disposizioni in materia emanate dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D.,  al fine di evitare erronee interpretazioni, dovranno essere rispettate da tutte le società appartenenti alla L.N.D.

 

N.B. Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni in argomento, ad evitare interventi d'ufficio da parte di questo C.R.

 

Pubblicato in AVELLINO ed affisso all’albo del C.P. AVELLINO il 4/08/2003

 

 

Il Segretario

Giuseppe  Della Rocca

Il Presidente

Michele  Salza