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Federazione Italiana
Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO PROV. AVELLINO |
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TEL. (0825) 31087 |
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FAX (0825) 780011 |
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Sito Internet:
www.figcavellino.it e-mail: |
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Stagione Sportiva
2003/2004 |
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Comunicato Ufficiale n. 1
del 04 Agosto 2003 |
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
a) ARTICOLAZIONE
Il Campionato di Terza Categoria è
organizzato dal Comitato Regionale, con delega ai Comitati Provinciali, sulla
base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo di questo Comitato,
composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.
b) SOCIETÀ
AVENTI DIRITTO
Hanno diritto di richiedere
l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2003/2004:
n le società
retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva
2002/2003;
n le società che
hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2002/2003;
n le società di
nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2003/2004).
c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI
Le società
sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria entro
i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni
della L.N.D., qui di seguito riportate.
Non saranno accettate le iscrizioni di
società che:
n non dispongano
di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 29 del
Regolamento della L.N.D.;
n risultino
avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso
dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate
dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di
controversie;
n non versino,
all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a
titolo di tasse ed oneri finanziari,
così come segue:
Tassa iscrizione € 517,00 (*)
Depositi in c/ spese € 578,00
Tassa associazione € 155,00
TOTALE €
1250,00 (**)
ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE"
(FUORI CLASSIFICA)
Tassa iscrizione € 517,00 (*)
Depositi in c/ spese € 578,00
TOTALE €
1095,00
(**) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti
ha deliberato, per la stagione sportiva 2002/2003, di uniformare per tutti i
Comitati Regionali gli importi delle tasse forfettarie d’iscrizione che per gli
anni sportivi precedenti il C.R. Campania, avvalendosi della facoltà allora
concessa, aveva contenuto nella misura minima.
(*) Per le società nuove affiliate 2002/2003, per il solo
anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 52,00.
Il versamento
della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del
saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non
trasferibile intestato: L.N.D. - COMITATO REGIONALE CAMPANIA.
PER LE SQUADRE “RISERVE” L’IMPORTO DI € 1095,00 DOVRÀ ESSERE
INTEGRALMENTE VERSATO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
(ANCHE RELATIVE AD EVENTUALI “SQUADRE RISERVE”) DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE
ESCLUSIVAMENTE A MANO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, CON INIZIO DAL GIORNO DI PUBBLICAZIONE DI
QUESTO COMUNICATO UFFICIALE (LUNEDÌ 1 LUGLIO) ED ENTRO LE ORE 18.30 DI
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002.
Le società
della provincia di Napoli potranno consegnare l'iscrizione, agli stessi
termini, presso il C.R. Campania - L.N.D.
Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inserite in
numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del
criterio geografico. Le squadre “riserve” eccedenti l’indicato limite, sempre
nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società
territorialmente vicine, a giudizio insindacabile del Comitato Provinciale. È
facoltà del Comitato Provinciale di appartenenza disporre l’inserimento delle
squadre “riserve” in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso
sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali
squadre “riserve” del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità
alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall’apposito
paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o
incentivazione.
d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL’ETÀ
Alle gare del
Campionato di Terza Categoria ed alle
altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare
tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2002/2003, senza alcuna limitazione di impiego in
relazione all'età massima e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente
il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma
3, N.O.I.F.
L'inosservanza delle predette disposizioni, relative
all'impiego dei calciatori infrasedicenni,
comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara
prevista dall' art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
e) SQUADRE “RISERVE” - LIMITI DI
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE
Nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con
più squadre a Campionati diversi non
possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore
(ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria), i
calciatori che nella stagione in corso abbiano partecipato, nella squadra che
partecipa al Campionato di Categoria superiore, ad un numero di gare superiore alla metà di quelle disputate.
f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2003/2004
Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione
al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2004/2005 le società
che si classificheranno al primo posto
dei rispettivi gironi del Campionato di
Terza Categoria 2003/2004.
g) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA
Le società di
Terza Categoria non hanno l’obbligo di partecipazione all’attività giovanile.
Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R.
Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores
(o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata
dal Comitato Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una
propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista).
Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei
organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica,. con
l'osservanza - per la partecipazione a quest'ultima attività - delle
disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e
Scolastico.
Il C.R.
Campania ha disposto congrue incentivazioni economiche a favore delle società
che prenderanno parte al Campionato Juniores 2002/2003.
Alla
partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2002/2003, organizzato
nell’ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è invero
connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale
Juniores, sia per il Campionato Provinciale Juniores, sia per il Campionato di
Attività Mista, è inoltre stabilito l’esonero da qualsiasi addebito in ordine
alle spese arbitrali.
I calciatori
tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di
autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate
dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4,
N.O.I.F.).
h) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI
Nel corso
delle gare organizzate dai Comitati
Provinciali (ad esempio, Terza
Categoria), in ciascuna squadra possono essere sostituti fino ad un massimo
di cinque
calciatori indipendentemente
dal ruolo ricoperto (Comunicato
Ufficiale n. 1 della L.N.D. - stagione sportiva 2003/2004).
i) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA
CATEGORIA 2002/2003
Il Campionato Provinciale di Terza Categoria 2002/2003
inizierà sabato 26 / domenica 27 ottobre 2002.
NORME
RELATIVE AI CAMPIONATI 2003/2004
COMUNICAZIONE
DEL SALDO DELL’ESTRATTO CONTO 2002/2003 DELLE SOCIETÀ
L’importo
risultante quale saldo (attivo o passivo), in ordine alla stagione sportiva
2001/2002, è stato informalmente comunicato a tutte le società che ne abbiano
fatto richiesta a partire dalla data odierna.
Seguirà, a
brevissimo termine, la spedizione - a mezzo raccomandata postale -
dell’estratto conto, predisposto dal C.R. Campania.
Seguirà,
altresì, la spedizione postale del presente Comunicato Ufficiale e della
documentazione per l’iscrizione ai Campionati 2003/2004.
RESTITUZIONE
DEI SALDI ATTIVI
Per motivi
amministrativi, nel rispetto anche di una prassi più che decennale, gli importi
risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione
al Campionato 2003/2004.
Nell'ipotesi
di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo
legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della
società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.
La
restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con assicurata postale A.R.,
di assegno circolare non trasferibile, intestato alla società ed al suo ultimo
legale rappresentante, con comunicazione in copia al recapito postale della
società ed, eventualmente, ai componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo della
stessa società medesima.
È doveroso
sottolineare all’attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che
l’esonero dalle spese arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati
organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole incidenza sulla
possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest’anno
non sono stati erogati.
ISCRIZIONI
AI CAMPIONATI 2003/2004
Si riepiloga,
di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà presentare
(mediante deposito a mano, come più
volte ribadito) all'atto dell'iscrizione al Campionato 2003/2004 (al riguardo,
si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento
dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta privacy):
- attestato di
disponibilità di un campo di giuoco, omologato per il Campionato al quale si
chiede di partecipare, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario
(Ente o privato), sull'apposito modello;
- modello di
censimento dei dirigenti della società, debitamente compilato, nonché timbrato
e firmato in originale, con l’indicazione esatta (previa compilazione, eseguita
possibilmente a macchina) dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome,
cognome, Comune e data di nascita - giorno, mese ed anno -, nonché indirizzo). Gli indicati
dati sono, invero, indispensabili ai fini della registrazione informatizzata
dei censimenti delle società, che rappresenta uno dei presupposti
indispensabili, al fine della predisposizione computerizzata dal Comunicato
Ufficiale per la corrente stagione sportiva, a sua volta collegata a tutti i
servizi informatici del Comitato, della L.N.D. e della F.I.G.C.;
- elenco
nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società (modello C),
debitamente compilato, nonché timbrato e firmato in originale (questo modello
dovrà essere allegato anche nelle fasi successive all'iscrizione al Campionato,
in ogni circostanza di modifica della composizione del Consiglio Direttivo
della società, deliberata dall'Assemblea dei soci). Nel verbale di Assemblea,
che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con
chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei
nuovi dirigenti. All’obbligo in argomento sono, invero, collegate
responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;
- elenco
nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società con
l’indicazione esatta (previa compilazione eseguita possibilmente a macchina)
dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di
nascita - giorno, mese ed anno -, numero telefonico), debitamente
compilato in ogni sua parte, nonché timbrato e firmato in originale dal
Presidente della società;
- "foglio
notizie" (modello A), debitamente compilato, nonché timbrato e firmato in
originale. Nel loro medesimo interesse,
nonché nel rispetto delle esigenze operative del Comitato, le società sono
invitate a fornire recapiti telefonici agevolmente contattabili (si veda, al proposito, il paragrafo Variazioni campi ed orari..., pubblicato
su questo Comunicato Ufficiale, con particolare riferimento al valore di
comunicazione ufficiale, conferito al fonogramma
trasmesso per via telefono);
- nell'ipotesi
di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente
uscente, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci,
timbrato e firmato in originale;
- assegno
circolare, non trasferibile, dell'importo relativo all'iscrizione, con
detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo ed intestazione
come segue: "L.N.D. - COMITATO REGIONALE CAMPANIA;
- autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis
- N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società (cfr.
l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti
ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della
società.
- Art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei
dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ...
Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi
e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione
della comunicazione.
-
Art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle
cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti
giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all’originale del verbale
dell’Assemblea che l’ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti
del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione.
TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI (LEGISLAZIONE SULLA COSIDDETTA PRIVACY):
LEGGE
31 DICEMBRE 1996, N. 675 E DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N.135
In calce ai modelli predisposti dal C.R. Campania per
l’indicazione, da parte delle società che presentano la propria iscrizione al
rispettivo Campionato di competenza, dei dati relativi ai dirigenti,
collaboratori, tecnici e soci, è stata prevista l’espressa dichiarazione, che
sarà eventualmente sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante della
società, se consenziente alla richiesta autorizzazione, che il C.R. Campania
sia autorizzato a trattare tutti i
dati (non esclusi quelli dei calciatori tesserati) per motivi statistici e
comunque inerenti l’attività del C.R. Campania (anche ai fini promozionali e
diffusionali, nonché mediante la predisposizione di apposite pubblicazioni,
annuari, opuscoli, manuali et similia).
La formula dell’autorizzazione
è stata dedotta dal testo delle decisioni del Garante della privacy: “In ordine alla richiesta di
utilizzazione dei miei dati personali, nonché di quelli di tutti i tesserati
(dirigenti, collaboratori, tecnici ed atleti) della società che rappresento, ai
sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, consento al loro
trattamento, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari”.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ONORABILITA' (art.22/bis - N.O.I.F.)
Si riportano
di seguito le disposizioni regolamentari dell'art. 22/bis - N.O.I.F.:
1. - Non
possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21,
1° comma, N.O.I.F) e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle
stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F), e se già in carica decadono, coloro che si
trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati,
falliti e condannati a pena che comporta l'incapacità ad esercitare uffici
direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza
passata in giudicato per i delitti previsti dalle seguenti leggi :
- Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
(legge 16.3.1942, n.267).
- Abolizione
della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento
altrui (legge 20.2.1958, n.75).
- Disposizioni
contro la mafia (legge 31.5.1965, n. 575).
- Norme di
attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete
(legge 25.1.1982, n. 17).
- Interventi
nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza
nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13.12.1989, n. 401).
- Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di pericolosità sociale (legge 19.3.1990, n. 55).
- Testo Unico
in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanza psicotrope (D.P.R.
9.10.1990, n. 309).
- False
comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- Violazione
di obblighi incombenti agli amministratori di S.p.A. e S.r.l. (art. 2630 c.c.).
- Violazione
del divieto di sottoscrizione di azioni proprie (art. 2630 bis c.c.).
- Delitti
contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno
dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per atto d'ufficio), 319
(corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio), 321 (pene per il corruttore) e 322 (istigazione alla corruzione)
c.p.
- Delitti
contro la fede pubblica (artt. 453 - 498 c.p.).
- Delitti
contro il patrimonio (artt. 624 - 648 ter c.p.).
- Delitti
associativi, di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.
- Disposizioni
penali relative alle armi da guerra e clandestine.
2. - Le
incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il
conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal
competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo
tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata
istanza alla F.I.G.C.
3. - Restano
sospesi dalla carica di dirigente di società o di associazione e dall'incarico
di collaboratore nella gestione delle stesse coloro che vengano condannati,
ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dalle leggi
indicate al comma precedente. La sospensione permane sino a successiva sentenza
assolutoria.
4. - Restano
altresì sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di
prevenzione (legge 27.12.1956, n. 575) o a misure di sicurezza personale (art.
215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca
della stessa.
5. - In caso
di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per
reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti
la sospensione dalla carica sino alla rimessione in libertà.
6. - All'atto della richiesta di tesseramento
(art. 37) e quale imprenscindibile condizione dello stesso, i dirigenti di
società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle
stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle
incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La
dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione e deve
avere sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a
loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da
provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne
immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente.
Per le società ed associazioni che
svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui alla prima
parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed
associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni
di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.
7. - In caso
di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata
comunicazione della sentenza di condanna, anche non definitiva, i soggetti
interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico ed il loro
tesseramento viene revocato.
TESSERAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI
ALLENATORI
Si richiama l'attenzione delle società
sull'obbligo di tesserare un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed iscritto nei ruoli ufficiali
dei tecnici, almeno con la qualifica di Allenatore Dilettante di Terza
Categoria.
In ordine ai Campionati sottoposto a
tale obbligo, alle modalità ed alle deroghe, si rimanda al paragrafo Allenatori, pubblicato su questo
Comunicato Ufficiale.
TUTELA
ASSICURATIVA TESSERATI L.N.D.
Il Consiglio
Direttivo della L.N.D. ha approvato le nuove coperture assicurative per le
attività di competenza - garantite dalla Levante
Norditalia Assicurazioni - le quali saranno in vigore nel periodo dal 1°
luglio 2002 al 30 giugno 2004.
Il premio pro
capite per ciascuna stagione sportiva riferita all’innanzi indicato periodo di
validità è pari ad € 20,09 (Euro venti, 09), per cui incidendo lo stesso in maniera rilevante sul bilancio di
ogni singola società, il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in
un campo di autonoma determinazione delle società ad esso affiliate, ma
esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all’attenzione delle società medesime di valutare
l’opportunità di svincolare i calciatori eventualmente ritenuti in sovrannumero.
Il Comunicato
Ufficiale n. 4 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in Roma in data
odierna, relativo alla Tutela
assicurativa dei tesserati L.N.D. sarà pubblicato in allegato al Comunicato
Ufficiale di giovedì 4 luglio p.v., di questo C.R.
TESSERAMENTO
E SVINCOLO DEI CALCIATORI
LISTE
DI SVINCOLO COLLETTIVE
(valide
come tabulato dei calciatori tesserati, aggiornato al 30 giugno 2003)
Con decorrenza
dall'orario pomeridiano di mercoledì 2
luglio, saranno poste in
distribuzione, presso il C.R. Campania, per le società di Napoli e provincia,
le liste di svincolo, relative ai calciatori tesserati al 30 giugno 2003
(predisposte dal Centro Elaborazione Dati della F.I.G.C. e valide come ultimo tabulato 2002/2003 dei calciatori tesserati), al
costo singolo di € 8,00, come dal
prospetto dei valori federali, di cui a questo Comunicato Ufficiale.
La distribuzione presso i Comitati Provinciali di Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno, per le società dei territori di rispettiva
competenza, decorre dall'orario pomeridiano di mercoledì 2 luglio p.v.
Le liste di
svincolo delle società di questo C.R. in ordine ai calciatori "non
professionisti" e "giovani dilettanti" (ossia per tutti i
calciatori tesserati con vincolo pluriennale nell’ambito della L.N.D.), per il primo periodo degli svincoli
devono essere depositate a mano presso
il C.R. Campania (in tal caso la
società depositante ha il diritto - dovere di pretendere la relativa ricevuta),
ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata (15 luglio
2003), pervenire
- a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento - entro dieci giorni dal 15 luglio p.v.
Per i
calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti"
(nonché, in ordine alle società delle Leghe professionistiche, per i calciatori
“giovani di serie”), che siano tesserati entro il 30 giugno 2003, è consentita
l’inclusione nella lista di svincolo del primo periodo; per i medesimi
calciatori, che siano tesserati entro il 30 novembre, è consentita l’inclusione
nella lista di svincolo del secondo periodo. In ogni caso, lo svincolo è
consentito una sola volta per ciascuno
dei due periodi (la prima nel periodo 1/15 luglio, la seconda nel periodo
suppletivo, dal 2 al 18 dicembre), ma
anche (ovviamente, ciò vale esclusivamente per lo svincolo suppletivo) in
ordine ai calciatori precedentemente, nel corso della stessa stagione sportiva, utilizzati, anche più volte, in gare
ufficiali.
I calciatori
“giovani”, tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere
inclusi in “lista di svincolo”, da parte della società di appartenenza, nel
periodo delle liste di svincolo suppletive.
I due periodi
degli svincoli sono stati stabiliti, come già accennato, come segue: il primo
da martedì 1 luglio a martedì 15 luglio 2003; il secondo (cosiddette
liste di svincolo suppletive) da martedì 2 dicembre a giovedì 18 dicembre 2003. Per entrambi
i periodi vale la data del deposito o
del timbro postale di spedizione (a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento), a condizione che la lista pervenga al C.R. Campania entro e
non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura, ossia entro il 25
luglio 2003 per il primo periodo ed entro il 28 dicembre 2003 per il secondo
periodo.
In ogni caso,
si sconsiglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine della
sollecita registrazione degli svincoli, il deposito a mano presso questo C.R.
Sussiste una
condizione imprescindibile per la validità dello svincolo: che il calciatore da
svincolare sia nella disponibilità di tesseramento della rispettiva società
(ossia, che non sia stato tesserato attraverso trasferimento a titolo
temporaneo, cosiddetto “prestito”).
Per le liste di svincolo del 1° e 2° periodo NON è
consentito il deposito presso i Comitati Provinciali.
Per l’applicazione dell’art. 107 delle N.O.I.F., consultare
la Circolare n. 16 del 23 febbraio 1999 della Lega Nazionale Dilettanti,
pubblicata in allegato al C.U. n. 63 del 25 febbraio 1999 del C.R. Campania.
Peraltro, la circolare medesima è stata, in alcuni punti, superata dalle
intervenute modifiche all’art. 107 N.O.I.F., di cui alle decisioni del
Consiglio Federale del 30 aprile 1999 (C.U. n. 109/A della F.I.G.C. della
stessa data), pubblicate in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R.
Campania, nonché al C.U. n. 69 dl 21 giugno u.s. della F.I.G.C., pag. 5,
pubblicato in allegato al presente C.U.
Ad esempio,
mentre risulta confermato il diritto, del calciatore svincolato, di richiedere
il tesseramento a favore di qualsiasi società a seguito dello svincolo “in qualsiasi momento della stagione
sportiva”, a seguito della modifica dell’art. 107 N.O.I.F., di cui al C.U.
n. 109/A del 30 aprile 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n.
95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania, ed a seguito del C.U. n. 69 innanzi
citato, è stato precisato che quel “qualsiasi
momento” è valido, ma a condizione che non sia ricompreso nel periodo
previsto per lo svincolo suppletivo (ossia dal 2 al 18
dicembre, durante il quale periodo, il calciatore svincolato non ha il diritto
di tesserarsi): egli deve attendere il giorno successivo alla chiusura del
periodo di svincolo suppletivo (ossia, il suo tesseramento non sarà valido, se depositato
dal 2 al 18 dicembre; sarà invece valido, se depositato dal 19 dicembre).
Si pubblica,
di seguito, a stralcio, l’art. 107 N.O.I.F. ("Svincolo per
rinuncia"):
1. ... omissis
... L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”,
“giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno
ed entro il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due
periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente
comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione
sportiva, purché non ricompreso nel
periodo di svincolo suppletivo, di
richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società. Il modulo di
richiesta, denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è
sottoscritto anche dagli esercenti la potestà genitoriale, qualora il
calciatore sia minore di età...
2. ... omissis ... (I Comitati) pubblicano sui
propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli,
gli elenchi dei calciatori da svincolare...
3. Le "liste di svincolo", una volta
inoltrate, non possono essere modificate.
4. Avverso l'inclusione, o la non inclusione,
negli elenchi di cui al comma 2 ed entro trenta giorni dalla data della loro
pubblicazione in Comunicato Ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla
Commissione Tesseramenti, nei modi e con le forme previste dal Codice di
Giustizia Sportiva.
5. Le
società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al
vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non
oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal
Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo".
6. L'inclusione del calciatore in lista di
svincolo vale come nulla-osta della società al passaggio del calciatore a
Federazione estera.
Questo C.R. provvederà all'immediata registrazione degli
svincoli ed alla pubblicazione, la più tempestiva possibile, dei relativi
elenchi su apposito Comunicato Ufficiale.
L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo"),
precedentemente abrogato, è stato nuovamente inserito tra le opportunità di
svincolo. Esso consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e
calciatore, da formalizzare attraverso il deposito presso il Comitato
Regionale. Di seguito, si pubblica l’art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale:
1. Le società
possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”
accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i
competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla
stipulazione.
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da
parte degli organi federali competenti, nei termini fissati annualmente dal
Consiglio Federale (le date di deposito
dell’accordo e di applicazione dello stesso saranno oggetto di successiva
comunicazione attraverso il Comunicato Ufficiale).
3. Le parti interessate, in caso di
contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo
alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il
competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire
all’interessato copia dell’accordo.
Il
trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito
dell’accordo, rende inefficace l’accordo medesimo.
RICHIESTE
DI TESSERAMENTO - AGGIORNAMENTO POSIZIONE - TRASFERIMENTO
Art. 39, comma
2, N.O.I.F. (nella sua formulazione modificata, di cui al C.U. n. 109 del 17
giugno 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno
1999 del C.R. Campania): "La
richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il
tramite delle Leghe, del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, delle
Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso
di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale
rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di
trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega od al
Comitato competente a mezzo di plico
raccomandato con avviso di ricevimento".
I relativi
termini temporali sono stati resi noti dal C.U. n. 32/A del 14 maggio u.s.
della F.I.G.C., ripubblicato in allegato a questo Comunicato Ufficiale.
La richiesta
di tesseramento e la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento
possono essere anche depositate a mano (esclusivamente
presso la sede del C.R. Campania), comunque con il corredo obbligatorio del
"foglio di trasmissione", con l'elenco dei tesseramenti richiesti.
Fermo restando
il limite, di cui al paragrafo precedente, in ordine ai calciatori svincolati,
il tesseramento dei calciatori “giovani
dilettanti” può essere chiesto in
qualsiasi momento della stagione sportiva; quello dei calciatori “non professionisti” decorre da oggi,
lunedì 1° luglio e termina mercoledì 30
aprile 2004.
Il
tesseramento del calciatore minore di anni sedici è tassativamente subordinato
alla sussistenza della condizione che la società di tesseramento abbia sede
nella stessa regione in cui il calciatore effettivamente risieda con la propria
famiglia. Per “famiglia” si intende lo stretto nucleo familiare, costituito
esclusivamente “dal marito, dalla moglie e dai figli”. Peraltro, è fatta salva
l’ipotesi di concessione di apposita deroga del Presidente Federale, disposta
ai sensi della norma, di cui all’art. 40, comma 3, N.O.I.F.
Le liste di trasferimento di calciatori “giovani
dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati
organizzati nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, relative al "primo
periodo" (1° luglio / 20 settembre 2003,
ore 19.00)
devono essere depositate a mano ovvero, ferma restando la data di spedizione
ultima, come sopra indicata, pervenire
- a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento - entro dieci giorni
dal 20 settembre.
Le stesse
modalità, compreso il termine dei dieci giorni dal 13 novembre, valgono per il "secondo periodo" (31 ottobre /
13 novembre 2003, ore 19.00).
Dal 2 settembre sarà consentito il
deposito delle liste di trasferimento (non
delle richieste di tesseramento / aggiornamento) anche presso i Comitati
Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in conformità ad un
calendario, che sarà successivamente pubblicato.
La società,
che depositi a mano una o più richieste di trasferimento o di tesseramento, o
di aggiornamento posizione di tesseramento, ha il diritto - dovere di ritirare immediatamente le relative ricevute, che saranno consegnate dall'Ufficio Tesseramento del
C.R. Campania, che provvederà anche al contestuale protocollo singolo e
progressivo degli stampati depositati. Al riguardo si segnala che,
nell’interesse delle società, dalla
stagione sportiva 1998/’99 è stato attivato, presso il C.R. Campania, il
protocollo computerizzato, sia generale della segreteria, sia specifico del
tesseramento e della contabilità.
Nell'ipotesi di spedizione postale, si raccomanda alle
società - nel loro esclusivo interesse - di rimettere i modelli di tesseramento
(richieste di tesseramento / aggiornamento, o liste di trasferimento, o
richieste di tesseramento militare, ecc.) in plico che non contenga
alcun altro tipo di corrispondenza e con il corredo, come più volte ribadito,
del relativo "foglio di trasmissione", con assoluta corrispondenza di
quest'ultimo all'effettivo contenuto del plico.
Sia il "foglio di trasmissione", sia i modelli di
tesseramento, sempre nell'interesse delle società mittenti, saranno compilati a
macchina e non a mano, ad evitare erronee interpretazioni di cognomi, nomi,
dati anagrafici, che possono comportare anche rilevanti conseguenze sportive, a
carico delle società stesse (quali, ad esempio la mancata rilevazione, in
ragione di errata registrazione dei dati, di un precedente "vincolo"
del calciatore, del quale si chiede il tesseramento).
Art.
39, comma 6, N.O.I.F. (nella sua formulazione modificata, di cui al C.U. n. 109
del 17 giugno 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17
giugno 1999 del C.R. Campania): "Nel
trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il
tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di
trasferimento presso La Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di
spedizione, a mezzo posta, sempreché
l'accordo pervenga entro i dieci giorni immediatamente successivi alla data di
chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è
ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione
dell’accordo di trasferimento" (s’intenda: spedizione a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento).
A tale riguardo, va sottolineato che l’utilizzo del calciatore, anche nel caso
di suo tesseramento a mezzo richiesta di
tesseramento / aggiornamento, è ammesso dal giorno successivo a quello del
relativo deposito, o della relativa spedizione a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento.
Sia nel primo, sia nel secondo periodo
le modalità del recapito del trasferimento sono:
a) deposito manuale, presso questo
Comitato Regionale, ovvero, nei giorni e negli orari pubblicati su questo C.U.,
presso uno dei Comitati Provinciali
del C.R. Campania;
b) spedizione postale all'indirizzo di
questo C.R., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le
liste di trasferimento spedite per posta, che pervengano a questo Comitato
Regionale in data successiva al decimo giorno che segue il termine prescritto
(ossia, per il primo periodo, in data successiva al 30 settembre e per il
secondo periodo, in data successiva al 23 novembre) sono NULLE.
Per
esse, non ha alcun valore il timbro di partenza, eventualmente coincidente od
antecedente rispetto al 20 settembre
(per il primo periodo) ed al 13 novembre (per il secondo periodo).
Se,
viceversa, esse vengono recapitate dal servizio postale entro il termine
indicato (30 settembre), la rispettiva data di tesseramento decorrerà da quella
della spedizione postale (non da quella del recapito postale).
Sono
parimenti nulle le liste di trasferimento spedite a mezzo raccomandata postale,
o con qualsivoglia altra modalità, nel periodo intercorrente tra il primo ed il
secondo periodo dei trasferimenti nell’ambito della L.N.D., ossia dal 21
settembre al 30 ottobre (entrambi compresi) 2002.
In ogni caso,
anche nei periodi consentiti si sconsiglia la spedizione postale e si
raccomanda, anche al fine della sollecita registrazione del trasferimento, il
deposito a mano.
Si sottolineano, in particolare, le seguenti prescrizioni e
limitazioni normative:
- "Le società non partecipanti" ai Campionati
professionistici "non possono tesserare come calciatori, cittadini di
paesi non aderenti all'U.E. ed all'E.E.E." (nuovo testo comma 7, ultimo
c.p.v., art. 40 N.O.I.F. - , pubblicato sul C.U. n. 306 del 3 luglio 1997 della
L.N.D., allegato al C.U. n. 1 del 9 luglio 1997 del C.R. Campania);
- art. 100 N.O.I.F. - comma 2: “Il
trasferimento a titolo
definitivo o temporaneo dei calciatori non
professionisti, giovani
dilettanti e giovani di serie (per questi
ultimi si intendono i calciatori
giovani, dal quattordicesimo anno di età, tesserati a favore di società di una
delle due Leghe Professionistiche) può
avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta
per ciascun periodo. Pur
tuttavia, un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere
dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società”;
- art. 100 N.O.I.F. - comma 4: "Qualora il calciatore
non abbia compiuto il DICIOTTESIMO anno di età, la richiesta (di trasferimento)
deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale". La
prescrizione vige, come già sottolineato, anche per le richieste di
tesseramento e quelle di aggiornamento posizione di tesseramento;
- art. 101 N.O.I.F. - commi 1 e 2: " ... il calciatore
“non professionista”, “giovane dilettante”, o “giovane di serie” non può essere trasferito a titolo
temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive ... non può essere
trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla
stessa società"; art. 38 - Regolamento della L.N.D. - comma 3: "Le
società delle Divisioni Calcio a Cinque, Calcio Femminile, Interregionale e
Regionali non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di cinque
calciatori nella medesima stagione sportiva" (cfr. pag. 3, penultimo c.p.v. della Circolare della L.N.D
del 10 luglio 1996); art. 35 - Regolamento della L.N.D. - comma 2: "Le
società della L.N.D. non possono utilizzare più di quattro
calciatori con tesseramento militare in ciascuna gara ufficiale".
L'infrazione ad una qualsiasi delle richiamate prescrizioni
comporta la posizione irregolare del calciatore e le conseguenze di cui
all'art. 7 C.G.S. (perdita della gara).
Il Consiglio
Direttivo della L.N.D. ha stabilito che i calciatori già utilizzati in gare di
Campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nel primo e nel secondo
periodo, anche a società partecipanti allo stesso Campionato e / o appartenenti
allo stesso girone.
Nel rispetto
dell'art. 100 N.O.I.F., comma 1) i calciatori che non abbiano compiuto il
diciannovesimo anno d'età nell'anno solare 2001 e che non siano
"professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa
o di diversa Lega. Quelli di età superiore, "non professionisti",
possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.
Si richiama,
in particolare, l'attenzione delle società sulla seguente specificità
normativa, relativa ai trasferimenti a titolo temporaneo (cosiddetti
"prestiti").
L'art. 101
N.O.I.F., comma 5 (nella nuova formulazione, pubblicata sul C.U. n. 289 del 12
luglio 1996 della L.N.D., allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996 del C.R.
Campania), dispone: "Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di
calciatori 'non professionisti' (ossia, ultradiciottenni tesserati a favore di
società della L.N.D.; calciatori di sesso femminile; calciatori che giuocano
nel Calcio a Cinque), o di calciatori 'giovani dilettanti' (ossia, calciatori
della L.N.D. ultraquattordicenni, fino al compimento anagrafico del
diciottesimo anno di età), può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a
definitivo. Detto diritto, previo accordo
fra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine
ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le
cessioni suppletive".
L'art. 103 bis
N.O.I.F., comma 2 (nella nuova formulazione, pubblicata sul richiamato C.U. n.
289 del 12 luglio 1996 della L.N.D., allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre
1996 del C.R. Campania), dispone che "la risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è...
consentita per i calciatori 'non professionisti' e 'giovani dilettanti'. Detta
facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio
Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive. Gli accordi,
formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati“, entro il predetto termine ultimo, “presso le Leghe, le
Divisioni ed i Comitati Regionali e Provinciali competenti, o spediti a mezzo plico raccomandato,
così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle N.O.I.F. Ripristinati così i
rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla
stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.
Il calciatore medesimo può essere, altresì, oggetto di ulteriore e successivo
trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per
i trasferimenti e le cessioni suppletive, soltanto se l'accordo fra le parti
sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato)
entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le
cessioni ed i trasferimenti medesimi".
Di conseguenza, nel secondo periodo dei
trasferimenti, tra i calciatori 'non professionisti', o 'giovani dilettanti',
che siano stati sottoposti a trasferimento a titolo temporaneo nel primo
periodo (entro il 20 settembre p.v.), possono essere trasferiti ad altra
società - sia a titolo temporaneo (cosiddetto "prestito"), sia a
titolo definitivo - esclusivamente quelli, di cui agli accordi di risoluzione
consensuale, depositati, o spediti, nel rispetto delle modalità e del termine
temporale innanzi indicati.
Per tutti gli altri calciatori,
trasferiti a titolo temporaneo nel primo periodo, sono consentiti - per il
secondo periodo dei trasferimenti - esclusivamente:
a) il deposito dell'eventuale
risoluzione consensuale del relativo trasferimento a titolo temporaneo (ovvero
"in prestito"): ossia, in termini espliciti, il "ritorno"
del calciatore (attraverso il deposito della risoluzione consensuale del
precedente trasferimento "in prestito") alla società che, nel primo
periodo, lo aveva trasferito a titolo temporaneo;
b) il diritto di mutare il titolo del
trasferimento da temporaneo a definitivo, così come regolamentato dall'art 101
N.O.I.F., comma 5, in precedenza richiamato.
Ovviamente, i calciatori possono essere
trasferiti nel secondo periodo anche se nel corso del primo periodo dei
trasferimenti siano stati oggetto di un primo trasferimento a titolo
definitivo.
La risoluzione consensuale del
trasferimento a titolo temporaneo di un
calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, prevista dall’art. 103
bis, comma 2, N.O.I.F., consente (nel periodo dal 31 ottobre al 13 novembre
2002) il successivo trasferimento del calciatore oggetto della risoluzione
medesima, a condizione però che la risoluzione sia stata depositata (o spedita
a mezzo raccomandata postale A.R.) entro il 30 ottobre 2002.
La validità e
l’efficacia della risoluzione consensuale spedita a mezzo raccomandata postale
A.R. (e, conseguenzialmente, la validità e l’efficacia del successivo
trasferimento), nel rispetto dell’art. 39, comma 5, N.O.I.F., sono tuttavia - a
loro volta - condizionate e subordinate alla circostanza che la raccomandata di
spedizione della risoluzione consensuale sia
recapitata al C.R. Campania entro il 23 novembre (ossia entro il decimo
giorno successivo alla data di chiusura dei trasferimenti del secondo periodo).
Le società
interessate a risoluzioni consensuali sono dunque invitate ad accertarsi,
presso l’Ufficio Tesseramento di questo C.R., in relazione al recapito di ogni
singola risoluzione consensuale, entro il richiamato termine temporale del 23
novembre.
Ovviamente, la
validità e l’efficacia della risoluzione consensuale “fine a se stessa”
(ovvero, che non sia stata seguita da successivo trasferimento nel secondo
periodo, ma sia stata finalizzata esclusivamente al “ritorno” del calciatore
alla società che, nel primo periodo dei trasferimenti, lo aveva concesso “in
prestito” ad altra società) e spedita a mezzo raccomandata postale A.R., sono
anch’esse condizionate e subordinate alla circostanza che la relativa
raccomandata sia recapitata al C.R. Campania entro il 23 novembre.
Infine, si
rinvia alla circolare FIFA n. 647 del 29 maggio 1998, in ordine all’art. 25.2
del Regolamento relativo allo Status e
Trasferimenti dei calciatori, in vigore dal 1° giugno 1998 (nonché valida,
con effetto retroattivo, anche per i calciatori in quel periodo “già in attesa della riqualifica di
dilettante”), di cui alla nota del 17 giugno 1998 della F.I.G.C.,
pubblicata in allegato al C.U. n. 71 del 25 marzo 1999, del C.R. Campania: “Un calciatore tesserato come professionista
presso una Federazione nazionale può essere tesserato come dilettante soltanto
dopo che è trascorso un termine di un mese”.
TESSERAMENTO MILITARE
Si rimanda all'art. 41 N.O.I.F., che
recita:
1) Il calciatore, chiamato a prestare
servizio militare obbligatorio di leva fuori della Provincia ove ha sede la
società per la quale è tesserato, ha diritto di ottenere, entro il 31 dicembre, il tesseramento militare a favore di altra
società, purché essa abbia sede nella Provincia in cui egli presta servizio
militare o in Provincia limitrofa sempreché, in quest'ultimo caso, questa non
sia limitrofa alla Provincia sede della società di appartenenza. Tale diritto
viene riconosciuto in presenza delle seguenti ulteriori condizioni :
a) la società per la quale è richiesto
il tesseramento militare non disputi il campionato nello stesso girone di
quella titolare del tesseramento ordinario;
b) la richiesta di tesseramento
militare, trattandosi di calciatore professionista, si accompagnata dal nulla -
osta della società titolare del tesseramento ordinario e dell'accordo scritto
tra questa ed il calciatore sulla variazione dei rapporti contrattuali per il
periodo del tesseramento militare.
2) Non è ammesso il tesseramento
militare di calciatore per calciatori tesserati per società della Lega
Nazionale Professionisti in favore di società della Lega stessa.
3) La richiesta di tesseramento militare
va redatta su appositi moduli forniti dalle Leghe o dai Comitati e va inviata
alla Segreteria Federale accompagnata da :
- modulo di tesseramento militare
compilato in ogni sua parte;
- dichiarazione del comando militare
presso il quale il calciatore presta servizio;
- per il calciatore
"professionista", inoltre, nulla - osta (da inserirsi nel modulo di
richiesta del tesseramento militare) ed accordo, di cui
alla lettera b) del comma 1).
4)
Il tesseramento militare ha carattere provvisorio e coesiste
col tesseramento ordinario in atto. Il calciatore così tesserato, fino alla
scadenza del tesseramento stesso, non può prendere parte a gare con la società
con cui è in essere il tesseramento ordinario.
Il
tesseramento militare scade automaticamente al termine del mese successivo alla
data del congedo.
Art. 35 del Regolamento della L.N.D., comma 2: "Le
società della L.N.D. non possono utilizzare più di quattro
calciatori con tesseramento militare in ciascuna gara ufficiale".
TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
STRANIERI - SCADENZA 31 DICEMBRE 2003
Si rimanda al nuovo testo integrale
dell’art. 40, comma 11, punti 1) lettere a), b), c) e d), punto 2) e punto 3)
a) delle N.O.I.F., di cui al C.U. n. 22 del 15 febbraio 2001 della F.I.G.C.,
pubblicato in allegato al C.U. n. 66 del 22 marzo 2001 di questo C.R.
Per l’applicazione si rimanda alla
Circolare n. 5, in data odierna, della L.N.D. pubblicata in allegato al
presente Comunicato Ufficiale.
In via specifica, “le società della
Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera,
purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione,
ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato... la qualifica di non professionista, risultante dal transfert internazionale... lo
svolgimento di attività lavorativa, mediante attestazione del datore di lavoro
ed esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti... in
alternativa... lo svolgimento dell’attività di studio, mediante esibizione di
certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili..., la
residenza o il permesso di soggiorno, per un periodo non inferiore ad un anno,
nel Comune, sede della società, o in
Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa... Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della
F.I.G.C. Il calciatore così tesserato non
può essere trasferito ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva...”.
Il punto 3) a)
dell’art. 40 delle N.O.I.F. stabilisce che “i calciatori non professionisti, di
cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente
tesserati per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano
ottenuto il transfert internazionale, salvo che la richiesta di tesseramento
sia a favore della stessa società italiana per cui erano tesserati
immediatamente prima del trasferimento all’estero”.
La richiesta
di tesseramento deve essere inoltrata presso l’Ufficio Tesseramento della
F.I.G.C. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a
partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C. Non sono assoggettati alla disciplina in argomento
i calciatori cittadini italiani, provenienti o provenuti da Federazione estera,
che abbiano ininterrottamente conservato la cittadinanza italiana, che siano
figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in
Italia e che non siano stati convocati per squadre nazionali o rappresentative
di Federazioni diverse da quella italiana. Ai fini del tesseramento, tali
calciatori devono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana,
la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in
Italia, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere mai
stati convocati per squadre nazionali o rappresentative di Federazioni diverse
da quella italiana.
TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
STRANIERI REGOLAREMENTE RESIDENTI IN ITALIA E CHE NON SIANO MAI STATI TESSERATI
CON SOCIETÀ DI FEDERAZIONE ESTERA
Si rimanda
alla Circolare n. 6 del 26 luglio 2001 della L.N.D., pubblicata in allegato al
Comunicato Ufficiale n. 12 del 30 agosto 2001, nonché alla Circolare n. 5, in
data odierna, della L.N.D. pubblicata in allegato al presente Comunicato
Ufficiale.
Il
tesseramento di tali calciatori potrà avvenire entro il 30 aprile 2003. Il
Presidente della società che tessera il calciatore dovrà controfirmare la
dichiarazione del calciatore stesso che attesta di non essere mai stato
tesserato con società di Federazione Estera.
TESSERAMENTO DEI CALCIATORI DI
CITTADINANZA ITALIANA,
RESIDENTI IN ITALIA, PROVENIENTI
DA FEDERAZIONE ESTERA
Per
l’applicazione si rimanda alla Circolare n. 5, in data odierna, della L.N.D.
pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.
Con nota del 7
gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 70 del 18 marzo 1999 del C.R.
Campania, a firma del Segretario Generale della F.I.G.C., dott. Guglielmo
Petrosino, a quella data nella qualità di Segretario ad interim della L.N.D., è
stato precisato che, per i soli Campionati Dilettanti, i calciatori di
cittadinanza italiana, residenti in Italia, provenienti da Federazione estera,
che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini
italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non
siano stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni
diverse da quella italiana. Essi sono parificati, ad ogni effetto, ai
calciatori italiani. In tale ipotesi, è richiesta la sola qualifica di non professionista, risultante da transfert internazionale. Il tesseramento dei calciatori in argomento
decorre (cfr. ultimo testo del comma 11 dell’art. 40 N.O.I.F.) dalla data di
autorizzazione della F.I.G.C.; deve essere sempre allegato, al modulo di
tesseramento, il certificato di residenza e di cittadinanza italiana del
calciatore con i requisiti in argomento; il termine di tesseramento di tali
atleti è quello previsto per i calciatori italiani; anche al di fuori dei casi
in questione, nell’ipotesi in cui le generalità del soggetto, del quale si
richiede il tesseramento come calciatore italiano, siano “riconducibili a nomi stranieri”, è opportuno allegare, da parte
delle società (o richiedere, da parte dell’Ufficio Tesseramento dei Comitati
Regionali e delle Divisioni) il certificato di cittadinanza. Ai fini del
tesseramento, come precisato alle pagg. 4 e 5 del C.U. n. 132/A del 7 giugno
2001 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 2 luglio 2001, i
calciatori in parola devono “comprovare
documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei
propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di non essere mai stati convocati per Squadre
Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana”.
SOSTITUZIONE
DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE
E
NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA
Ai sensi
dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D., comma 2, in caso di vacanza negli
organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il
completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi
Direttivi dei competenti Comitati o Divisioni.
GIURISDIZIONE
TERRITORIALE DEI COMITATI
L'assegnazione
delle società di Terza Categoria, di Terza Categoria - Under 21 e di Terza
Categoria - Under 18 ai Comitati Provinciali è di competenza dei rispettivi
Comitati Regionali.
L'assegnazione
di società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la società dovrebbe
appartenere per sede geografica è, invece, di stretta competenza della Lega
Nazionale Dilettanti, alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della
società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.
GARE
EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI
Gli incassi,
relativi alle gare che vengono organizzate in conformità alle disposizioni
contenute nell'art. 57 N.O.I.F., sono
ripartiti secondo le modalità stabilite dal
Comitato Regionale Campania.
SGOMBERO
DELLA NEVE
Le società
della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della
neve dai terreni di giuoco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo
imponessero, le Divisioni ed i Comitati sono autorizzati a disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale
sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti
l'inizio della gara.
ADEMPIMENTI
TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI
PER
LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI
Il Consiglio
Direttivo della Lega ha deliberato di fare obbligo alle società partecipanti ai
Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte,
due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore,
gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva.
Il Consiglio
Direttivo della Lega ha stabilito, altresì, che nelle gare di tutti i
Campionati - ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro - quelli di parte svolgono le loro funzioni
rivestiti di tuta della società di appartenenza.
CONCOMITANZE
GARE SULLO STESSO CAMPO
Il Consiglio
Direttivo della L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo
di giuoco, ha disposto la seguente priorità :
a) Campionato Nazionale Dilettanti;
b) Campionato
Nazionale Serie A di Calcio Femminile;
c) Campionato Nazionale Serie A/2 di Calcio
Femminile;
d) Campionato
Nazionale Serie B di Calcio Femminile;
e) Campionato
di Eccellenza;
f) Campionato
di Promozione;
g) Campionato
di Prima Categoria;
h) Campionato
di Seconda Categoria;
i) Campionato
Nazionale Juniores;
l) Campionato
Nazionale Allievi;
m) Campionato
Regionale Juniores - Attività Mista;
n) Campionato Regionale di Calcio Femminile;
o) Torneo Primavera Under 20 Femminile;
p) Campionato
Regionale Allievi;
q) Campionato
Regionale Giovanissimi;
r) Campionato
di Terza Categoria;
s) Campionato
di Terza Categoria - Under 21;
t) Campionato
di Terza Categoria - Under 18;
u) Campionato
Provinciale Juniores - Attività Mista;
v) Campionato
Provinciale di Calcio Femminile;
z) Campionato
Provinciale Settore Giovanile e Scolastico;
w) Attività
Amatori.
VARIAZIONI
CAMPI ED ORARI
NULLITÀ
DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO
Le richieste
di cui in epigrafe dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima
della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate,
dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate
dal Presidente.
Le richieste
non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in
considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 26 del
Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le
richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della
comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax,
con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito
telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La
società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta
ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel
rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito
ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di
orario, o di campo di gioco.
In ragione
della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche
relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere
di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria,
capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania - fermo restando,
ovviamente, l’obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della
sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale - ha disposto quanto segue:
- con
particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in
considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt’altro che
rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di
campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato
Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma,
precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente
dal servizio centralino dei Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici
indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all’iscrizione al
Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del
Segretario e così via);
- che il
fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il dirigente di
società contattato telefonicamente - ad evitare possibili disguidi, o malintesi
- sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo
dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.
Di
conseguenza, si invitano le società ad indicare - nella documentazione per
l’iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e
tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che
graverebbero sulla società medesima - recapiti telefonici agevolmente
contattabili dal Comitato.
Al fine della tutela della regolarità dell'attività
sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali
richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure
esaminate.
Non saranno
ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle
gare del Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, che possano
comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato
Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai
rispettivi calendari.
Per il
Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, fermi restando il calendario
ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di
recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che
comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.
RECUPERO
DELLE GARE
Le gare non
iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in
giorni feriali.
La data del
recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e
pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, il C.R. Campania ha
disposto, anche per la stagione sportiva 2003/2004, che il recupero delle gare
sia effettuato il decimo giorno successivo a quello della gara da
recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:
a) casi in cui il
referto arbitrale non sia pervenuto;
b) casi di forza
maggiore;
c) esigenza
organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della
contemporaneità).
Nell’ipotesi
di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità
sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo “Concomitanze gare
sullo stesso campo”, pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze
organizzative, nell’ordine di seguito indicato:
1) Coppa
Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
2) Campionati
agonistici, nell’ordine del richiamato paragrafo.
Le gare di
recupero del / o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d’ufficio,
alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa
pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del
recupero da rinviare.
Il recupero
delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il
mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della
decisione del G.S., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla
pubblicazione della relativa delibera sul C.U.
Nell’ipotesi
di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di
differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare, sarà
attesa la decisione della Commissione Disciplinare medesima, ma non quella
eventuale della C.A.F., per evidenti motivi di tempestività.
Il recupero
sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il
mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della
decisione della C.D., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla
pubblicazione della relativa delibera sul C.U.
Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista non
saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in
via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una
società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente
successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, Variazioni campi ed orari, fermi
restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la
disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento
di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.
ORARIO
DELLE GARE
L'orario
federale di inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con successivo
Comunicato Ufficiale e sarà identico a quello fissato per le gare dei
Campionati Nazionali Professionisti di Serie A, B, C1 e C2.
Il C.R.
Campania autorizzerà orari diversi da quello federale di domenica, nel rispetto
delle indicazioni, di cui ai modelli di utilizzo dei campi sportivi, dandone
notizia sul Comunicato Ufficiale prima dell’inizio dei Campionati.
La disputa di
gare con orario di inizio in notturna, limitatamente alle gare di Coppa
Italia Dilettanti ed a quelle dei Campionati Juniores (Regionale e / o
Provinciale) e di Attività Mista, è riservata alla facoltà delle società
ospitanti.
SQUALIFICHE
CAMPI DI GIOCO - GARE IN CAMPO NEUTRO
In caso di
squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in
campo neutro, la società ospitante è
tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo
Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).
ORDINE
PUBBLICO
Si
trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 - N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:
"Le
società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono
tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda
disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza
della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione
di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla
L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al
mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara".
La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società
ospitante alla competente Autorità e da quest’ultima vidimata, dovrà essere
obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.
L'eventuale
inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 13, comma 1,
lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara
il dirigente accompagnatore ufficiale prenderà visione del modello post-gara
riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo
sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro
stesso.
Sull'argomento,
cfr. anche il paragrafo Elenco
post-gara.., pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.
MESSAGGIO
ANTI-VIOLENZA
Art. 10, comma 3, C.G.S. ("Responsabilità della società
per la prevenzione di fatti violenti"):
"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute
ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in
conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche
se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per
l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione
del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara
ufficiale.
PERSONE
AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO - ART. 66 N.O.I.F.
Per le gare
organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale
(ad
esempio, quelle della fase finale, dunque nazionale, della Coppa Italia
Dilettanti; quelle del Campionato Regionale Juniores e / o di Attività Mista –
fase nazionale -, quelle degli spareggi - promozione tra le seconde
classificate dei due gironi del Campionato di Eccellenza) sono ammessi nel
recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di
tessera valida per la stagione in corso:
a) un
dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico
sociale;
c) un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore
in seconda;
d) un
operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che
sostituisce, a seguito della modifica all’art. 26 del Regolamento del Settore
Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28
gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell’1 aprile 1999, del C.R.
Campania);
e) i
calciatori di riserva;
f) per la sola
ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico
sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo
deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di
sanzioni disciplinari a carico delle società.
Per le gare
organizzate dalla L.N.D. in ambito regionale e del Settore Giovanile e Scolastico sono ammessi
nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di
tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore abilitato dal Settore
Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici nei Campionati dove
prevista l’obbligatorietà, ovvero, in mancanza, un dirigente;
d) un operatore sanitario ausiliario,
designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
e) i calciatori di riserva.
Il dirigente
indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria
società.
Le persone
ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a
ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto
comportamento.
Relativamente
agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali
dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in
corso) valgono le seguenti disposizioni:
- il
nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio
nell’elenco di gara;
- nello spazio
“tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all’atto
della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata
anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico,
unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore.
Le ipotesi di
“allenatore mancante” possono essere individuate in:
1) non
obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico
ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3a
categoria);
2) mancanza per
cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato
(es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3) cessazione,
per qualsiasi motivo, del rapporto con
l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del
tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4) mancato
tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli
ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende
confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella
precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.
Nelle ipotesi di cui sopra il
nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66
N.O.I.F. al posto dell’allenatore deve essere indicato nell’elenco di gara
nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale
dizione sostituendola con la parola “Dirigente”.
Parimenti, la
corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con
“tessera impersonale F.I.G.C.”.
Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto
valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza
dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).
In entrambi i
casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel
recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al
Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.
L'arbitro
esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. Le
società sono invitate a far vidimare presso questo C.R., prima dell'inizio del
Campionato, la tessera impersonale, relativa ai dirigenti accompagnatori. La
responsabilità di indicazioni, nella tessera impersonale, di uno o più persone
non censite quali dirigenti della società intestataria, ovvero non legittimate
ad esservi inserite (ad esempio, tecnici o massaggiatori), è esclusivamente
della società richiedente, anche a prescindere dall'eventuale vidimazione da
parte di questo C.R.
CAMBIO
DELLE MAGLIE
Nell'ipotesi
di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria
maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
MIGLIORE
FORMAZIONE
Le società
della L.N.D. sono tenute a schierare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia
Dilettanti la loro migliore formazione. L'inosservanza
di detta disposizione comporta per le società inadempienti l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art.13, comma 1, b), del Codice di Giustizia Sportiva.
ELENCO
POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI - AMMONITI - ESPULSI
Come per le
scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla
visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle
due società in gara un modello
(ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati - a
cura dell'arbitro stesso - i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti
e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione
dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio
di Ordine Pubblico.
Il dirigente
accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il diritto - dovere di chiedere
copia del modello all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo
dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta,
sottoscritto.
Il modello in
argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi
(errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con
conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei
Comunicati Ufficiali di rettifica).
L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è
tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi
del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali
assistenti federali dell’arbitro e Commissario di Campo.
Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità
e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima
collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.
Le richieste di revoca di "ammende
per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara,
regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la
richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio
della gara, della domanda di F.P.,
specificamente finalizzata alla gara di riferimento.
Le società di Eccellenza e Promozione presteranno
particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento
specifico al calciatore giovane, la
cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le
società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai
numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo
subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.
Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a
munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro,
nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in
argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.
Si segnala, altresì, nell’interesse di ogni singola società,
l’esigenza che le distinte di gara - conformi all’innovazione normativa della
cosiddetta “panchina allungata”, di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su
questo Comunicato Ufficiale - siano redatte in modo chiaro e compilate
possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell’indicazione
dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più
volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che
il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva
della perdita della gara, d’ufficio.
RICHIESTE
DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE
La rettifica
di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre
all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:
n
dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo presso il
C.R. Campania;
n
dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di
riferimento ed, eventualmente, degli assistenti federali e/o del Commissario di
Campo;
n
della pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania
di apposito Comunicato Ufficiale;
n
della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia
alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista
nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.
Tanto premesso, il C.R. Campania ha
disposto quanto segue:
n
per i casi di
omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare
tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del
calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche
nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo
calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:
14/12/1972 - RIVA Luigi -
aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il
14/12/1972;
25/06/1969 - RIVA Luigi -
aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il
25/06/1969;
n
le eventuali
richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che
esse siano pervenute al C.R. Campania - anche a mezzo telefax -
entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato
Ufficiale di riferimento;
n
per evidente
impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla
società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del
Campionato di riferimento, sarà
effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico
(fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa
qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti
telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali),
ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania
dell'apposito Comunicato Ufficiale.
Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo
"Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.
FORMAZIONE
DELLE CLASSIFICHE
Le classifiche
di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all’art.
51 - N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La
classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di TRE PUNTI per la gara vinta, di UN PUNTO per la gara pareggiata. Per la gara perduta non
vengono attribuiti punti".
Per le ipotesi
di società classificatesi a parità di punteggio, sia per le posizioni utili
alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la
retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell’art.
51 N.O.I.F.
Per ulteriori
chiarimenti, cfr. il paragrafo Art. 51
N.O.I.F. - Formazione delle classifiche, pubblicato sul C.U. n. 85 del 6
maggio 1999, alla pag. 2240.
SPAREGGI
PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI
Per definire
la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria
inferiore, o per stabilire una posizione di classifica ai fini di un titolo
sportivo, si applica la norma, di cui all'art. 51 N.O.I.F.
Gli spareggi
per la promozione e / o per la non retrocessione saranno disputati entro la seconda domenica successiva
all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento.
Da tale disposizione, ovviamente, sono
esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale
Dilettanti 2003/2004, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad
essi.
E' fatta salva l'ipotesi di reclami
pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle
posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.
In ordine
all’eventualità di spareggi per le cosiddette retrocessioni aggiuntive (determinabili da retrocessioni di società
campane del Campionato Nazionale Dilettanti, in numero eccedente rispetto a
quello delle promozioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale
Dilettanti), premesso che sull’argomento sarà pubblicata apposita e tempestiva
nota esplicativa sul Comunicato Ufficiale, a titolo esemplificativo cfr. il
C.U. n. 93 del 7 maggio 1998 del C.R. Campania, alla pag. 2412, nonché il C.U.
n. 78 del 19 marzo 1998, con particolare riferimento alle pagine da 1989 a
1996.
ART.
55 - N.O.I.F.
MANCATA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
1- Invariato
2- La
declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice
Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ULTIMA istanza.
Il
procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è
instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste agli artt. 24,
comma 2, lett. b); 29 e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
N.B. Il
ricorso alla C.A.F. in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di
forza maggiore non è ammesso.
IDENTIFICAZIONE
DEI CALCIATORI
Il Consiglio
Direttivo della L.N.D., su proposta del C.R. Campania, ha ratificato l'obbligo dell'uso delle tessere
plastificate per tutti i calciatori tesserati, anche al fine del riconoscimento
dei calciatori partecipanti alle gare organizzate nell'ambito della stessa
Lega. Per la relativa attuazione, si attendono - come precisato nel precedente
paragrafo - le determinazioni della L.N.D.
Si riportano -
di seguito - le norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale per
l'identificazione dei calciatori:
- attraverso
la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante
documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti;
- mediante una
fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da altra autorità dello stato
all'uopo legittimata, o da un
Notaio;
- mediante
tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalle Divisioni o dai
Comitati.
Allegato al
presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si
pubblica il modello, per la richiesta della tessera plastificata.
SOSTITUZIONI
DEI CALCIATORI
Nel corso
delle gare organizzate dai Comitati
Provinciali, nonché in quelle riservate ai calciatori di sesso femminile in ambito regionale e
provinciale, in ciascuna squadra, possono
essere sostituti fino ad un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal
ruolo ricoperto.
“PANCHINA
ALLUNGATA” (CON SETTE CALCIATORI)
Come già per
le stagioni sportive precedenti, anche per la stagione sportiva 2002/2003 nel
corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale,
regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie A
e B di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria,
Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria
Under 18, Campionato Juniores - Nazionale, Regionale e Provinciale -,
Campionato di Attività Mista - Regionale e Provinciale -, Campionato -
Regionale e Provinciale - di Calcio Femminile), le società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro
fino ad un massimo di sette calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti
gli eventuali sostituti (cosiddetta “panchina allungata”).
Si enunciano
le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:
- nella
distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono
essere indicati fino ad un massimo di sette calciatori di riserva;
- la
segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà
effettuata (a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco) a mezzo
di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire
dal terreno stesso;
- i calciatori
di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori
di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina
riservata alla propria società e sono soggetti all disciplina delle persone
ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e
per i calciatori non utilizzati, i quali non
sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.
Al termine di
ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi
dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul
quale vengono elencati - a cura dell'arbitro stesso - i calciatori
eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara
medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa)
consegna, all'arbitro stesso, della domanda di servizio di Ordine Pubblico.
Il dirigente
accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il diritto-dovere di chiedere
copia del modello all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo
dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta,
sottoscritto (cfr., a tale riguardo, il paragrafo Elenco post-gara..., pubblicato su questo Comunicato Ufficiale).
TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI
In ragione
dell’errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società
di questo C.R., si trascrivono, di seguito, le “Decisioni F.I.G.C.” in ordine ai commi di riferimento alla Regola 4
delle N.O.I.F. - Tenuta di giuoco dei calciatori:
1) I calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul
dorso la seguente numerazione progressiva:
n.1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in
poi i calciatori di riserva.
Per le sole gare della Lega Nazionale
Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della
stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata
sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa.
4) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco
distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece,
apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle
dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione
dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica (consultare
l’apposito paragrafo pubblicato alla pag. 64 del C.U. n. 1 del 2 luglio 2001 di
questo C.R.).
5)
L’eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare
l’inibizione a partecipare alla gara. L’arbitro, però, dovrà farne menzione nel
referto di gara per i provvedimenti
dell’Organo competente.
Si richiama l’attenzione delle società
su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in
particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate,
anche a danno delle dirette società interessate dall’infrazione a questa norma.
Si sottolinea,
infine, che oltre a non essere consentito l’utilizzo di maglie sprovviste di
numerazione (e sarà menzionata dall’arbitro per le sanzioni da parte del
Giudice Sportivo), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella
indicata al n. 1).
ESECUZIONE
DELLE SANZIONI
Si rimanda,
per quanto di essa ancora in vigore, alla Circolare n. 4 del 3 settembre 1993
della L.N.D., più volte pubblicata in allegato ai Comunicati Ufficiali del C.R.
Campania (e ripubblicata in allegato presente Comunicato Ufficiale), nonché
alla Circolare del 10 luglio 1996 della L.N.D., anch’essa più volte pubblicata
in allegato ai Comunicati Ufficiali del C.R. Campania (ad esempio C.U. n. 1 del
3 luglio 1998).
Di seguito, si
sintetizza il testo della richiamata Circolare n. 4 del 3 settembre 1993 della
L.N.D.:
a) calciatore
che rimanga tesserato, per la stagione sportiva 2002/2003, a favore della
stessa società di tesseramento della stagione sportiva 2001/2002:
- deve
scontare una giornata di squalifica inflitta in relazione a gara di Campionato,
a gara di Torneo ufficiale (ad esempio, il Torneo tra le vincenti i vari gironi
del Campionato Provinciale di Terza Categoria), ovvero a gara amichevole:
sconterà la giornata di squalifica nella prima giornata di gara del Campionato
2002/2003; potrà essere utilizzato nelle gare della Coppa Italia Dilettanti, se
la sua società vi partecipi;
- deve
scontare una giornata di squalifica inflitta in relazione a gara di Coppa
Italia Dilettanti: potrà partecipare alle gare ufficiali di Campionato, o di
Torneo ufficiale (un Torneo organizzato dal Comitato Regionale Campania e
pubblicato sul suo Comunicato Ufficiale: ad esempio, se fosse organizzato nella
nostra regione, la Coppa Campania pre-campionato
tra società di Prima e Seconda Categoria), ai quali partecipi la sua
squadra di appartenenza, ma non potrà partecipare alla prima gara di Coppa
Italia Dilettanti, qualora la sua società di appartenenza vi partecipi. Se la
sua società non partecipi alla Coppa Italia, il calciatore sconterà la
squalifica nella prima gara di Coppa Italia alla quale partecipi in futuro, nei
termini di prescrizione di cui all’art. 13 C.G.S.;
- deve
scontare una giornata di squalifica inflitta in relazione a gara del Campionato
Juniores: sconterà la squalifica nel Campionato Juniores del 2002/2003, solo se
rientri nei limiti di età per la categoria Juniores fissati per la stagione
sportiva medesima (in tali limiti non
possono rientrare i calciatori “fuori quota”), altrimenti dovrà scontarla
nella prima giornata di Campionato della prima squadra della società di
appartenenza;
b) calciatore
che, nel 2002/2003, abbia mutato la società di appartenenza, rispetto alla
stagione sportiva 2001/2002:
- deve
scontare una giornata di squalifica, comunque inflitta: la sconterà, in ogni
caso, nella prima gara ufficiale di Campionato che la prima squadra della nuova
società di appartenenza disputerà, con la sola esclusione nell’ipotesi che la
sanzione si riferisca ad una gara di Coppa Italia Dilettanti (in tale ipotesi,
egli sconterà la squalifica in Coppa Italia, con le modalità e nei limiti di
cui al secondo capoverso della precedente lettera a).
In ordine alla
Coppa Italia Dilettanti, si rimanda anche al paragrafo Esecuzione delle sanzioni, pubblicato, tra gli altri, sul C.U. n.
17 del 18 settembre 1997, alla pag. 249, che si riferisce alla modifica del
testo del comma 6 dell’art. 12 C.G.S., pubblicata sul C.U. n. 18 del 25 agosto
1997 della L.N.D. ed allegato al C.U. n. 13 del 4 settembre 1997 del C.R.
Campania. Dunque, nel caso in cui, “nella
successiva stagione sportiva, non sia possibile scontare le sanzioni nella
medesima Coppa Italia, in relazione alla quale sono state inflitte”, la
norma stabilisce che, a tale riguardo, la distinzione tra le varie Coppe Italia
(di Serie A e B, di Serie C1 e C2, Dilettanti) non sussiste; inoltre, essa
sancisce che, “... nel caso in cui il
calciatore od il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato società, anche
nel corso della stagione, la squalifica od inibizione... viene scontata per le
residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova
società di appartenenza”. Al riguardo, si tenga conto anche del testo
modificato del comma 9 dell’art. 9 C.G.S., pubblicato sul medesimo C.U. n. 18
del 25 agosto 1997 della L.N.D., che prescrive, tra l’altro, che le squalifiche
per una o più giornate di gara, “inflitte
dagli Organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia ed a gare delle
Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive
competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra
loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole
manifestazioni”.
In ordine alle
ammonizioni, cfr. la Circolare del 10 luglio 1996 della L.N.D., più volte
richiamata, nonché il C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D. (casi di
annullamento delle precedenti ammonizioni) ed il C.U. n. 21 del 2 settembre
1996 della L.N.D., entrambi pubblicati in allegato al C.U. n. 13 del 5
settembre 1996, nonché ancora il C.U. n. 18 del 25 agosto 1997 della L.N.D.,
pubblicato in allegato al C.U. n. 13 del 4 settembre 1997 del C.R. Campania.
L’innovazione
normativa più rilevante, in argomento, è quella relativa al comma 8 dell’art. 9
C.G.S.: “Le... ammonizioni si annullano
altresì nel corso della stessa annata sportiva, quando i calciatori vengano
trasferiti ad altre società, appartenenti a Lega diversa”. L’innovazione
non ha riguardato quanto già sottolineato nella circolare del 10 luglio 1996
della L.N.D., al paragrafo Art. 9 del
C.G.S. - Sanzioni a carico di Dirigenti, Soci e tesserati. In buona sostanza, resta confermato che,
“limitatamente ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le...
ammonizioni si annullano, anche nel corso della stessa annata sportiva, quando
i calciatori interessati vengano trasferiti ad altra società militante nello
stesso, o in diverso Campionato”.
PUBBLICAZIONE
DELLE DECISIONI
Le decisioni
adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono
pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal
Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante
affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. Le Divisioni ed i
Comitati Regionali dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta
la stagione sportiva, numerati progressivamente, a partire dall'inizio
dell'anno sportivo fino al termine dell'attività sportiva.
Qualora
l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, le Divisioni ed i
Comitati Regionali dovranno avere cura di continuare la numerazione dei
Comunicati Ufficiali oltre tale data.
Nei propri
Comunicati Ufficiali le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno riportare integralmente:
- tutte le
decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i
provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione
sportiva in corso.
I Comitati
Provinciali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo
dell'attività agonistica rimettendo, ai Comitati Regionali di competenza,
almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.
VALORI
DI ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE
Il Consiglio
Federale, ha a suo tempo confermato i seguenti valori medi di illuminazione
orizzontale:
- per stadi di
capacità inferiore a 3.000 spettatori minimo 100
lux
- per stadi da
3.000 a 5.000 spettatori minimo 150
lux
- per stadi
fino a 10.000 spettatori minimo 250
lux
- per stadi
fino a 20.000 spettatori minimo 300
lux
- per stadi di
capacità superiori a 20.000 spettatori minimo 500
lux
I valori
suddetti non riguardano le gare di competizioni internazionali, sia di società,
sia di Rappresentative Nazionali, per le quali valgono invece valori più
elevati, che sono stabiliti dagli Organi Internazionali competenti.
ASPETTI
ECONOMICI, ONERI
E
TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
ESONERO
DALLE SPESE ARBITRALI
Come per le
stagione sportiva scorsa, è previsto - ma non garantito, - che siano a carico
della F.I.G.C. (e non più delle società interessate, non escluse le “squadre
riserve”) le spese arbitrali relative ai Campionati di seguito indicati:
Campionato di Eccellenza;
Campionato di Promozione (*);
Campionato di Prima Categoria;
Campionato di Seconda Categoria;
Campionato di Terza Categoria;
Campionato di Terza Categoria - Under 21;
Campionato di Terza Categoria - Under 18;
Campionato Giovanile Regionale;
Campionato Giovanile Provinciale;
Attività Mista Regionale;
Attività Mista Provinciale;
Campionato Regionale Femminile;
Campionato Calcio a Cinque Regionale;
Campionato Calcio a Cinque Provinciale;
Campionato Calcio a Cinque Femminile;
Campionato Calcio a Cinque Juniores;
Campionato Regionale Femminile;
Campionato Provinciale Femminile;
Attività Amatori (*) .
DISTRIBUZIONE
VALORI FEDERALI
Con decorrenza
dall'orario di martedì 2 luglio sono
stati posti in distribuzione, presso il C.R. Campania, gli stampati a valore
(liste di svincolo, richieste di tesseramento e/o aggiornamento calciatori,
richieste di trasferimento, richieste di tesseramento tecnici, richieste di
tesseramento calciatori militari, tessere di riconoscimento dei calciatori,
tessere per accompagnatori ufficiali, blocchi distinte gare, tessere S.A.R. ed
Amatori), relativi alla stagione sportiva 2002/2003.
La distribuzione presso i Comitati Provinciali decorre
dall'orario pomeridiano di giovedì 4 luglio p.v.
Il loro costo singolo è il seguente:
Tesseramento
militare
(comprensivo della tassa di
tesseramento) €
5,00
Richiesta di tesseramento /
aggiornamento posizione di tesseramento
Richiesta di trasferimento €
1,00
Richiesta
di tesseramento tecnici
(allenatori, medici sociali, Operatori
sanitari ausiliari) €
2,50
Lista di svincolo collettivo €
8,00
Blocco distinte gare €
6,50
(alla Lega Nazionale Dilettanti)
Tessera riconoscimento calciatore €
2,60
(50 % alla Lega Nazionale Dilettanti)
Tessera impersonale (per accompagnatori
ufficiali - 50 % alla L.N.D.) €
3,50
Tessera addetto all'arbitro
(solo per le società ospitanti nelle
gare dei Campionati Nazionali) €
3,50
Tessera per calciatori Attività
Ricreativa ed Amatoriale
(comprensiva del costo del cartellino,
della tassa di
tesseramento e
del premio assicurativo) €
5,00
La società, che acquisti valori federali presso il C.R.
Campania, o presso i Comitati Provinciali, ha il diritto-dovere di pretendere
la relativa ricevuta, con la specifica, in dettaglio, dei valori acquistati.
SPONSORIZZAZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI
Per la
stagione sportiva 2002/2003 sarà consentito a tutte le società partecipanti
all’attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti, apporre un marchio e/o
scritta dell'Azienda Sponsor.
In
applicazione dell'art. 72, comma 4, N.O.I.F., dell'art. 48 del Regolamento
della L.N.D. e delle delibere F.I.G.C.,
adottate in data 13 maggio 1986, 14 dicembre 1991 e 10 giugno 1993 è consentito
alle società calcistiche di apporre:
a) nella parte
anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda Sponsor, di
dimensioni non superiori a 200 cmq.;
b) nella parte
anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice
dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a 20 cmq.;
c) sui
pantaloncini da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice
dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a 20 cmq.;
d) all'interno
del numero sul retro della maglia, il marchio dell'azienda fornitrice
l'abbigliamento di gioco, di dimensioni non superiori a 9 cmq.;
Le
disposizioni in materia emanate dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., al fine di evitare erronee interpretazioni,
dovranno essere rispettate da tutte le società appartenenti alla L.N.D.
N.B. Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni in
argomento, ad evitare interventi d'ufficio da parte di questo C.R.
Pubblicato in
AVELLINO ed affisso all’albo del C.P. AVELLINO il 4/08/2003
|
Il Segretario Giuseppe
Della Rocca |
Il Presidente Michele
Salza |